Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto 14 aprile 2023

Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.2

1Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2023, n. 100.

2Emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Preambolo

Capo I

Disposizioni In Materia Di Ripetibilità Delle Spese Di Notifica

Art. 1. Ripetibilità delle spese di notifica

Art. 2. Costo della notifica

Art. 3. Esclusioni

Art. 4. Decorrenza

Capo II

Disposizioni in materia di determinazione dei diritti, oneri e spese per la fase esecutiva

Art. 5. Misure del rimborso delle spese esecutive a carico dei debitori

Art. 6. Coefficienti di maggiorazione

Art. 7. Rimborso delle spese sostenute per le attività funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva

Art. 8. Imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari

Art. 9. Decorrenza

Capo III

Disposizioni finali

Art. 10. Annullamento o inesigibilità del credito

Art. 11. Oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie

Art. 12. Aggiornamento delle spese di notifica ed esecutive

Art. 13. Pubblicazione

Tabella allegato A

Tabella allegato B

Preambolo

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, comma 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che i costi di elaborazione e di notifica degli atti degli enti locali e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore;

Visto l’art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019 il quale prevede, tra l’altro, che con decreto non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuate le misure concernenti il costo della notifica degli atti correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nonché le tipologie di spesa oggetto del rimborso e che nelle more dell’adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012;

Visto l’art. 1, comma 784, della legge n. 160 del 2019 secondo il quale le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati «enti»;

Visto l’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la facoltà di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vi-genti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;

Visto l’art. 26 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, concernente la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, di cui all’art. 1, comma 402, della legge n. 160 del 2019, il quale al comma 2, lettera c), stabilisce che per «amministrazioni» devono intendersi le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell’esercizio di attività ad essi affidate ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022 sull’«individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all’art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76»;

Ritenuto che per la determinazione della misura delle spese di notifica si possa procedere a una rivalutazione di quelle previste nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012 tenuto conto dell’incremento dei costi applicati da Poste Italiane S.p.a. per ogni tipologia d’invio;

Ritenuto che per la determinazione della misura delle spese esecutive a carico del debitore si possa far riferimento agli importi indicati nella tabella A allegata al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, attualizzati tenendo conto degli incrementi registrati dall’indice Istatindice dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati – dal mese di gennaio 2001 al mese di dicembre 2021;

Ritenuto che la misura dei rimborsi delle spese per le procedure esecutive vada applicata in misura fissa per crediti non superiori a euro cinquecento, mentre per importi superiori deve essere applicato un coefficiente di maggiorazione, graduato in funzione dell’entità del credito, atto a rappresentare la maggiore onerosità riconducibile al corretto svolgimento di attività esecutive ai fini del recupero di crediti di rilevante importo;

Considerato che oltre al rimborso delle spese per le procedure esecutive svolte direttamente, agli enti e ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 compete anche il rimborso delle spese vive sostenute per le attività necessariamente svolte da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento delle procedure di riscossione coattiva, da rimborsarsi nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione corredati di idonea documentazione;

Ritenuto di non dover procedere alla revisione dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie che pertanto continuano a trovare applicazione in forza della previsione dell’art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

Disposizioni In Materia Di Ripetibilità Delle Spese Di Notifica

Art. 1. Ripetibilità delle spese di notifica

  1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell’art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.
  2. Per la ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all’art. 26 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica il decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022.

Art. 2. Costo della notifica

  1. L’ammontare delle spese di cui all’art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell’atto notificato, è fissato nella misura unitaria di euro 7,83 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, di euro 6,51 per le raccomandate semplici, di euro 2 per le notifiche effettuate mediante l’invio a mezzo posta elettronica certificata, di euro 11,55 per le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e di euro 1,33 per i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell’art. 1, comma 795 della legge n. 160 del 2019.
  2. L’ammontare delle spese di cui all’art. 1, escluse quelle relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del destinatario degli atti stessi, è fissato nella misura unitaria di euro 12,19 per le notifiche eseguite all’estero, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lettera e-bis), quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, degli articoli 37 e 77 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 e dell’art. 142 del codice di procedura civile, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali.

Art. 3. Esclusioni

  1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’amministrazione è tenuta su richiesta.
  2. E’ esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione, fatta salva l’applicazione dell’art. 2, comma 1.

Art. 4. Decorrenza

  1. Le spese di cui al presente Capo si applicano per gli atti emessi successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.

Capo II

Disposizioni in materia di determinazione dei diritti, oneri e spese per la fase esecutiva

Art. 5. Misure del rimborso delle spese esecutive a carico dei debitori

  1. E’ approvata la tabella, riportata in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, concernente la misura del rimborso delle spese esecutive a carico dei debitori correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari ai sensi dell’art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019.
  2. Il valore riportato nella tabella in allegato A, rimborsa tutti i costi e gli oneri sostenuti per l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive.
  3. Le spese di notifica vengono rimborsate secondo quanto previsto dal Capo I del presente decreto.

Art. 6. Coefficienti di maggiorazione

  1. Ai fini dell’applicazione dei coefficienti di maggiorazione, la misura del rimborso delle spese relative alle singole procedure esecutive, di cui alla tabella in allegato A al presente decreto, si calcola prendendo per base l’importo complessivo del credito per cui si procede.
  2. Per l’esecuzione mobiliare il diritto a percepire il rimborso della spesa sorge all’atto in cui il funzionario responsabile della riscossione si presenta per eseguire il pignoramento, anche se il contribuente paghi il suo debito all’atto stesso.

Art. 7. Rimborso delle spese sostenute per le attività funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva

  1. Oltre al rimborso di cui agli articoli 5 e 6, compete anche il rimborso delle spese vive, diritti ed oneri sostenuti per quelle attività, riportate nella tabella in allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il rimborso di tali spese spetta sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione.
  2. Per lo svolgimento delle attività comprese nella tabella in allegato B la liquidazione del relativo rimborso è calcolata utilizzando i parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto.
  3. E’, altresì, rimborsabile ogni ulteriore ed eventuale spesa, diritto od onere, documentati, non compresi nella tabella in allegato B, strettamente attinente al tentativo di recupero coattivo del credito e necessario alla finalizzazione dello stesso.

Art. 8. Imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari

  1. Le imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari sono a carico dell’aggiudicatario o dell’acquirente ove sia seguita l’aggiudicazione o l’acquisto; in caso contrario le stesse sono a carico del contribuente.

Art. 9. Decorrenza

  1. Le tabelle in allegato A e B si applicano per il rimborso delle spese relative agli atti emessi successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 10. Annullamento o inesigibilità del credito

  1. Nel caso di annullamento o inesigibilità del credito, fatte salve le diverse pattuizioni contrattuali, al soggetto affidatario spetta il rimborso delle spese a carico dell’ente creditore nella misura della spesa effettivamente sopportata e addebitata al debitore.

Art. 11. Oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie

  1. Gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie continuano a essere regolati dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, in forza dell’art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019.

Art. 12. Aggiornamento delle spese di notifica ed esecutive

  1. Le misure previste per le spese di notifica e per quelle esecutive di cui ai capi I e II possono essere aggiornate con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’aggiornamento è effettuato ai sensi dell’art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019.

Art. 13. Pubblicazione

  1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tabella allegato A

SPESE ESECUTIVE

Pignoramento mobiliare

26,00

Pignoramento presso terzi (compreso fitti e pigioni)

38,00

Pignoramento immobiliare o di mobili registrati

248,00

Istanza di insinuazione nelle procedure concorsuali

212,00

Incanto mobiliare

13,00

Vendita a trattativa privata

17,00

Incanto immobiliare

57,00

Iscrizione di causa a ruolo

11,00

Per ogni udienza davanti al giudice

57,00

Progetto di attribuzione del ricavato

38,00

Richiesta di registrazione

11,00

Asporto per procedure eseguite nell’aggregato urbano

35,00

Asporto per procedure eseguite fuori dell’aggregato urbano

57,00

Deposito:

 

a) autocarri, autotreni, autoarticolati e semirimorchi

3,90 / giorno

con portata fino a 25 q.li

4,60 / giorno/

con portata fino a 35 q.li

8,50 / giorno

con portata oltre 35 q.li

14,20 / giorno

di rimorchi ed autocarri con motrici

29,70

b) di autoveicoli

1,10 /giorno

con valore fino a euro 2.582,00 – primi trenta giorni

39,00 1,80 / giorno

con valore fino a euro 2.582,00 – giorni successivi a trenta

 

con valore superiore a euro 2.582,00 – primi trenta giorni

42,50

con valore superiore a euro 2.582,00 – giorni successivi a trenta

0,90 / giorno 68,00 1,70 / giorno

c) altri beni con valore fino a euro 2.582,00 – primi trenta giorni

 

con valore fino a euro 2.582,00 – giorni successivi a trenta

con valore superiore a euro 2.582,00 – primi trenta giorni

 

con valore superiore a euro 2.582,00 – giorni successivi a trenta

 

Comunicazione preventiva fermo amministrativo

43,00

Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria

212,00

Cancellazione ipotecaria

78,00

Sequestro conservativo

180,00

Coefficienti di applicazione della maggiorazione per gli importi superiori a euro 500,00

Da

A

incremento

500,01

1000,00

20,00%

1000,01

3000,00

50,00%

3000,01

5000,00

100%

5000,01

10.000,00

200%

10.000,01

20.000,00

300%

Oltre 20.000,00

 

500%

Tabella allegato B

TABELLA ATTIVITA’ SVOLTE SOGGETTE A RIMBORSO SPESE

PROCEDURE

ATTIVITA’

Pignoramento mobiliare

Stima dei beni pignorati

 

Opera di specialisti per accesso forzato

 

Assistenza forza pubblica

 

Pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. (c.d. pignoramento auto) e relativa trascrizione presso PRA

 

Pignoramento di quote sociali, relativa trascrizione e spese di Consulenza

Tecnica d’Ufficio necessaria per la valutazione delle quote

 

Pignoramento di cose mobili

 

Intervento nell’esecuzione mobiliare

 

Pignoramento presso terzi ed eventuale giudizio di accertamento

 

Pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/73

Pignoramento immobiliare

Attività propedeutica all’avvio della procedura (iscrizione, cancellazione e riduzione ipotecaria)

 

Richiesta certificati ipotecari

 

Richiesta certificati catastali

 

Perizia Ufficio tecnico erariale

 

Trascrizione del pignoramento immobiliare

 

Istanza di vendita

 

Consulenza tecnica d’ufficio

 

Pubblicità

 

Intervento nella procedura immobiliare

Procedure concorsuali

Istanza di liquidazione giudiziale

 

Insinuazione tempestiva, tardiva ed ultra tardiva

 

Eventuale relazione del consulente tecnico di parte

Procedure di opposizione ad esecuzione,atti esecutivi e di terzo

Costituzione in giudizio e compimento di ogni attività necessaria al fine del compimento del mandato professionale

Procedure di reclamo in ambitoconcorsuale

Costituzione in giudizio e compimento di ogni attività necessaria al fine del compimento del mandato professionale

Assistenza stragiudiziale

Assistenza legale nella definizione delle procedure esecutive al fine di agevolare il recupero del credito

 


Decreto ministeriale 08/02/2022, n. 58

Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2022, n. 130.

In vigore dal 21 giugno 2022

IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE

TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’articolo 26, comma 19, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e come altresì modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che, al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, prevede la realizzazione di una piattaforma digitale per le notifiche, il cui sviluppo è affidato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, la quale si avvale, in tutto o in parte, del fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell’infrastruttura tecnologica esistente di proprietà del suddetto fornitore;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni, recante la disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e delle sue modalità di funzionamento e, in particolare, l’articolo 26, comma 15;

Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 14;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e, in particolare l’articolo 8, comma 2;

Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio Vittorio Colao pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, reso nella seduta del 18 novembre 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 107 del 19 gennaio 2022;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 369 del 14 ottobre 2021;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «addetto al recapito postale»: il soggetto incaricato del recapito analogico dell’avviso di avvenuta ricezione, ai sensi articolo 26, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (3), come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell’avviso di mancato recapito, ai sensi articolo 26, comma 6, del medesimo decreto-legge.
b) «app IO»: il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) «avviso di cortesia»: l’avviso in modalità informatica, contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione, inviato dal gestore della piattaforma, ai sensi dell’articolo 26, commi 5-bis, 6 e 7, del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
d) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) «CIE»: il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare, di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f) «decreto-legge»: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
g) «domicilio digitale di piattaforma»: l’indirizo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, appositamente eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma, di cui all’articolo 26, comma 5, lettera c), del decreto-legge;
h) «domicilio digitale speciale»: l’indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, eletto ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo n. 82 del 2005 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione, di cui all’articolo 26, comma 5, lettera b), del decreto-legge;
i) «domicilio digitale generale»: l’indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD e previsto dall’articolo 26, comma 5, lettera a), del decreto-legge;
l) «funzionario incaricato»: il soggetto che per primo accede alla piattaforma per conto del mittente al fine predisporre le condizioni iniziali per l’impiego del sistema;
m) «funzionari autorizzati»: i soggetti autorizzati ad operare sulla piattaforma per conto del mittente, ivi incluso il funzionario incaricato;
n) «gestore della piattaforma»: la società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
o) «livello di sicurezza significativo»: il livello di garanzia previsto dall’articolo 8 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE e dal Regolamento di esecuzione della Commissione 8 settembre 2015, n. 2015/1502COMMISSIONE, Reg. (CE) 08/09/2015, n. 2015/1502, «relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno»:
p) «mittenti»: le amministrazioni individuate dall’articolo 26, comma 2, lettera c), del decreto-legge;
q) «recapito digitale»: il canale di comunicazione, diverso dal domicilio digitale, indicato dal destinatario ai fini del ricevimento degli avvisi di cortesia;
r) «SPID»: il Sitema Pubblico di Identità Digitale, disciplinato dall’articolo 64 del CAD.

Note
(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76».
(4) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76 76».

Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell’articolo 26, comma 15, del decreto-legge, disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le notifiche prevista dall’articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 3. Infrastruttura tecnologica, piano dei test per la verifica del corretto funzionamento e malfunzionamenti

1. Il gestore della piattaforma sviluppa l’infrastruttura tecnologica nel rispetto dei principi di cui all’articolo 26, comma 15, lettera a), del decreto-legge.
2. Prima della sua messa in funzione, il gestore della piattaforma verifica il corretto funzionamento della stessa piattaforma tramite lo svolgimento di test sperimentali. Il piano dei test copre la totalità dei casi d’uso e delle funzionalità assegnate alla piattaforma dal decreto-legge e dal presente decreto attuativo.
3. L’operatività della piattaforma è monitorata da metriche di successo e fallimento delle operazioni eseguite, individuate nel manuale operativo pubblicato sul sito web del gestore della piattaforma e redatto dallo stesso gestore, d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata.
4. Costituiscono casi di malfunzionamento della piattaforma tutti gli impedimenti tecnici, rilevati anche automaticamente dal sistema con le modalità di cui al comma 3, che rendono impossibile l’inoltro telematico, da parte dell’amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al delegato, l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione degli stessi documenti informatici, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 26, comma 13, del decreto-legge.
5. Il malfunzionamento della piattaforma viene segnalato sul sito istituzionale della stessa piattaforma, nonché mediante comunicazione ai sistemi informatici dei mittenti. Con le stesse modalità il gestore della piattaforma comunica il ripristino della funzionalità della stessa piattaforma.
6. Il gestore della piattaforma rende disponibili sulla piattaforma le attestazioni di cui all’articolo 26, comma 11, lettere f) e g), del decreto-legge, con le modalità di cui all’articolo 12 del presente decreto, dando specificatamente atto del periodo intercorso tra il malfunzionamento e il ripristino delle sue funzionalità.
7. Il gestore della piattaforma cura la manutenzione della stessa e provvede al suo aggiornamento tecnologico.

Art. 4. Adesione dei mittenti alla piattaforma

1. I mittenti accedono alla piattaforma tramite SPID di livello di sicurezza almeno significativo o CIE del funzionario incaricato di curare le attività istruttorie preliminari all’adesione alla piattaforma.
2. Il funzionario incaricato compila il modulo di adesione, con il quale vengono anche accettate le condizioni del servizio, reso disponibile sulla piattaforma.
3. Il gestore della piattaforma invia al domicilio digitale del mittente, risultante dall’indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi, il modulo di adesione compilato ai sensi del comma 2. Il mittente restituisce il modulo di adesione, sottoscritto con firma digitale del dirigente competente, tramite il canale disponibile in piattaforma.
4. I mittenti, perfezionato il procedimento di adesione, accedono alla piattaforma a mezzo SPID di livello di sicurezza almeno significativo o CIE dei funzionari autorizzati, i cui estremi identificativi vanno inseriti nell’apposita pagina di configurazione.

Art. 5. Accesso dei destinatari alla piattaforma

1. L’autenticazione alla piattaforma ai fini dell’accesso avviene con le modalità di cui all’articolo 26, comma 8, del decreto-legge.
2. Le persone giuridiche accedono alla piattaforma a mezzo SPID o CIE dei rispettivi legali rappresentanti, ovvero dei soggetti delegati con le modalità di cui all’articolo 9. Il gestore della piattaforma verifica la qualità di legale rappresentante dell’utente, inibendo l’accesso in caso di riscontro negativo, mediante accesso al Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 gestito da InfoCamere ScpA, ovvero, nel caso di enti, associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato non tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese, mediante accesso alle base dati dell’Agenzia dell’entrate in grado di restituire tale evidenza o mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la qualità di legale rappresentante e sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dallo stesso dichiarante.
3. I destinatari possono eleggere un domicilio digitale di piattaforma o più domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione ai vari mittenti, con le modalità indicate nel manuale operativo di cui all’articolo 3, comma 3. Al destinatario è consentito altresì di indicare un recapito digitale tra quelli supportati dalla piattaforma, dove ricevere gli avvisi di cortesia. Il sistema verifica la correttezza di domicilio e recapito digitale attraverso la predisposizione di una funzionalità di conferma da parte del destinatario.

Art. 6. Messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma da parte del mittente

1. Il mittente rende disponibile il documento oggetto di notifica caricandolo sulla piattaforma, nel rispetto delle norme dettate dal CAD e dalle relative Linee Guida, secondo le istruzioni tecniche predisposte dal gestore della piattaforma e individuate nel manuale operativo di cui all’articolo 3, comma 3, comprensive anche del ricorso alle interfacce di servizio informatiche (API).
2. Il mittente identifica il destinatario, specificandone il codice fiscale, il domicilio digitale speciale, ove eletto, e quello fisico e comunica automaticamente i relativi dati al gestore della piattaforma. Il mittente è tenuto altresì a precisare se l’atto da notificare riguardi o meno l’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal destinatario.
3. Il gestore della piattaforma, ove necessario, risale automaticamente al domicilio digitale generale, di cui all’articolo 26, comma 5, lettera a), del decreto-legge.
4. Se il documento e la sua modalità di messa a disposizione sono conformi alle regole tecniche, il gestore della piattaforma attribuisce un codice IUN (Identificativo Univoco Notifica) al documento oggetto di notificazione e ai suoi eventuali allegati.
5. Se il documento e la sua modalità di messa a disposizione non sono invece conformi alle regole tecniche, il gestore della piattaforma comunica al mittente l’impossibilità di procedere alla notificazione ed elimina automaticamente i documenti caricati.

Art. 7. Spedizione digitale

1. Il gestore della piattaforma esegue la notificazione presso il domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario. In mancanza del predetto domicilio ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, il gestore esegue la notificazione presso il domicilio digitale speciale del destinatario. Se neanche quest’ultimo risulta eletto ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, la spedizione digitale viene eseguita presso il domicilio digitale generale del destinatario rilevato al momento dell’invio.
2. Il gestore della piattaforma effettua il secondo tentativo di cui all’articolo 26, comma 6, del decreto-legge, solo dopo avere verificato che tutti i domicili digitali del destinatario, previsti al comma 5 del suddetto decreto-legge, risultano saturi, non validi o non attivi. Il secondo tentativo di consegna viene effettuato presso ciascuno dei domicili digitali risultati saturi, non validi o non attivi decorsi almeno sette giorni da quando il sistema ha rilevato la condizione di saturazione, di non validità o di non attività che impedisce la ricezione di nuove notificazioni. Se all’atto del secondo tentativo, il domicilio digitale di piattaforma è stato nel frattempo modificato dal destinatario, il gestore esegue la notificazione anche presso quest’ultimo indirizzo.
3. Nei casi in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, non validi o non attivi, anche a seguito del secondo tentativo di consegna, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio, di cui all’articolo 26, comma 6, del decreto-legge, con cui vengono indicate le ragioni della mancata consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e le modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione. Il gestore della piattaforma, inoltre, dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 8. Consultazione degli atti da parte del destinatario

1. Il sistema consente al destinatario che accede alla piattaforma di reperire, consultare e acquisire i documenti informatici oggetto di notificazione. Per ciascuna notifica, la piattaforma consente di visualizzare: il mittente, la data e l’ora di messa a disposizione dell’atto sulla piattaforma, l’atto notificato, lo storico del processo di notifica, che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito, e codice identificativo univoco della notifica (IUN).
2. Il destinatario può scaricare e inviare a terzi la copia del documento, tramite l’apposita funzionalità messa a disposizione dal gestore della piattaforma e quelle ulteriori eventualmente offerte dal sistema operativo sottostante.
3. Il gestore della piattaforma attesta la data e l’ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all’atto oggetto di notificazione, mediante un sistema di marcatura temporale certificato validamente opponibile a terzi.
4. La notificazione si perfeziona ai sensi dell’articolo 26, comma 9, del decreto-legge.

Art. 9. Delega per l’accesso alla piattaforma

1. I destinatari, attraverso una specifica funzionalità della piattaforma, nonché attraverso il sistema di cui all’art. 64-ter del CAD, possono conferire ai soggetti delegati, indicati all’articolo 26, comma 2, lettera e), del decreto-legge, il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni.
2. La delega conferita attraverso una specifica funzionalità della piattaforma contiene nome, cognome e codice fiscale del soggetto delegato, e può essere conferita per tutti o anche soltanto per alcuni specifici mittenti. La piattaforma elabora un codice di accettazione che il delegante comunica al delegato.
3. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, presa visione della proposta di delega, procede alla sua accettazione, inserendo sulla piattaforma il codice di accettazione fornitogli dal delegante.
4. La piattaforma consente al destinatario di revocare in ogni tempo la delega conferita, informando automaticamente il delegato. La piattaforma consente altresì al delegato di rinunciare in ogni tempo alla delega, informando automaticamente il delegante.
5. La piattaforma invia al destinatario, con periodicità mensile, un promemoria delle deleghe attive, e consente altresì allo stesso di monitorare in ogni tempo gli accessi operati per suo conto sulla piattaforma.
6. La funzionalità di conferimento della delega, di cui ai commi precedenti, viene utilizzata anche nei casi in cui il legale rappresentante dell’ente giuridico destinatario ovvero delegato intenda conferire il potere di accedere alla piattaforma ad uno o più dipendenti del medesimo ente. In tal caso, la piattaforma consente di circoscrivere la delega in relazione ad uno o più mittenti, non è richiesta accettazione da parte del delegato e non è prevista la possibilità di rinuncia.

Art. 10. Notificazione in forma analogica

1. Nell’ipotesi di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge, l’avviso di avvenuta ricezione, in formato cartaceo e in busta chiusa, viene notificato a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma.
2. L’avviso di avvenuta ricezione indica il mittente, l’identificativo univoco della notificazione (IUN), le modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma, nonché le modalità attraverso cui il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione.
3. Al fine di consentire l’estrazione della copia analogica del documento anche da parte dei destinatari privi di SPID o CIE, l’avviso di avvenuta ricezione indica anche le modalità di accesso digitale semplificato all’atto notificato, attraverso link, bar code, QR code o altra tecnologia equivalente. L’accesso semplificato può essere utilizzato per un numero limitato di volte e per un lasso temporale prestabilito espressamente indicati nell’avviso di avvenuta ricezione.
4. Al destinatario è sempre consentito di rivolgersi al fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, affinché quest’ultimo gli consenta di estrarre copia analogica del documento informatico disponibile sulla piattaforma, tramite l’accesso semplificato di cui al comma 3. Con le stesse modalità di cui al periodo precedente, al destinatario è sempre consentito ottenere copia analogica delle attestazioni di cui all’articolo 12.
5. Nei casi previsti dall’articolo 26, comma 7, sesto periodo, del decreto-legge, il destinatario può acquisire copia dell’avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, fornendo le generalità e il codice fiscale.
6. Il gestore della piattaforma invia all’addetto al recapito postale le generalità, il codice fiscale e l’indirizzo fisico del destinatario nonché il codice IUN. La piattaforma riceve dall’addetto al recapito postale i dati sullo stato della notificazione.
7. L’addetto al recapito postale comunica al gestore della piattaforma l’esito degli accertamenti di cui all’art. 26, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge, mediante interfacce di servizio informatiche (API).
8. Per le finalità di cui all’articolo 26, comma 12, del decreto-legge, l’addetto al recapito postale inoltra alla piattaforma, mediante interfacce di servizio informatiche (API), la copia digitale conforme all’originale dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata in forma analogica. Il gestore della piattaforma conserva tali documenti in formato digitale e rilascia le attestazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera h). La versione cartacea di tali documenti viene conservata dall’addetto al recapito postale.

Art. 11. Avviso di cortesia

1. Il gestore della piattaforma invia ai destinatari un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione, nei casi previsti dall’articolo 26, comma 5-bis, 6, e 7 del decreto-legge.
2. L’avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis del CAD. Gli utenti di app IO, che risultino avere attivato il servizio di messaggistica, ricevono un messaggio che consente di abilitare il servizio di messaggistica anche per la ricezione degli avvisi di cortesia di cui al presente articolo.

Art. 12. Attestazioni del gestore della piattaforma

1. Il gestore della piattaforma rilascia, con valore legale opponibile ai terzi, ai sensi dell’articolo 26, comma 11, del decreto-legge, le attestazioni relative:
a) alla data e ora di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, con indicazione della sequenza crittografica (hash) identificativa di ciascun documento associato allo IUN;
b) all’indirizzo del destinatario risultante, alla data e ora dell’invio dell’avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD o che sia stato eletto ai sensi dell’articolo 26, comma 5, lettere b) o c), del decreto legge;
c) alla data e ora di invio e di consegna al destinatario dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
d) alla data e ora in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l’avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del decreto-legge;
e) alla data e ora in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;
f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma;
g) alla data e ora di ripristino delle funzionalità della piattaforma;
h) alla conformità all’originale della copia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata con le modalità di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge.
2. Il documento contenente le attestazioni di cui al comma 1, viene generato e marcato temporalmente dal sistema. Il gestore della piattaforma adotta tutte le misure tecnologiche idonee a garantirne l’autenticità l’integrità e l’immodificabilità Le attestazioni sono accessibili, attraverso la piattaforma, da parte dei mittenti, destinatari, e loro delegati e, per i soli mittenti, anche mediante interfacce di servizio informatiche (API).

Art. 13. Obblighi e responsabilità

1. I mittenti rimangono responsabili del contenuto degli atti notificati tramite la piattaforma, nonché delle informazioni fornite al gestore della stessa.
2. Il gestore della piattaforma è responsabile del corretto funzionamento del servizio di notificazione tramite la piattaforma e delle attività direttamente effettuate, fatte salve le responsabilità dell’operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attività di rispettiva competenza.

Art. 14. Trattamento dei dati personali

1. I mittenti sono titolari del trattamento dei dati utilizzati per l’invio al gestore della piattaforma degli atti da notificare, nonché per la trasmissione e conservazione degli stessi. I mittenti possono trattare tramite la piattaforma anche particolari categorie di dati personali e giudiziari ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9, comma 1, e 10 del Regolamento (UE) 679/2016.
2. Il gestore della piattaforma è titolare del trattamento dei dati necessari all’accesso alla piattaforma a mezzo SPID o CIE da parte dei destinatari, dei dati necessari per l’adesione e l’accesso dei mittenti, e di ogni altro dato inerente alla gestione di ogni attività strumentale all’utilizzo della piattaforma stessa, ivi inclusa l’acquisizione dei domicili digitali delle persone fisiche.
3. Il gestore della piattaforma agisce per conto dei mittenti, in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 per i trattamenti diversi da quelli di cui al comma 2 e necessari alla gestione del servizio di notificazione, di invio degli avvisi di cortesia e degli avvisi di pagamento tramite la piattaforma.
4. L’addetto al recapito postale agisce come titolare del trattamento per l’espletamento delle funzioni a lui affidate ai fini della fornitura del servizio di spedizione degli atti da notificare in modalità analogica.
5. Il fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, agisce come responsabile del trattamento per lo sviluppo della piattaforma anche attraverso il riuso dell’infrastruttura tecnologica esistente.
6. Al fine di assicurare ai destinatari l’accessibilità di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni e dei relativi documenti informatici oggetto di notificazione, il gestore della piattaforma conserva i dati relativi per il tempo previsto dall’articolo 15.
7. Il gestore della piattaforma implementa misure di sicurezza appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche.
8. Il gestore della piattaforma effettua, prima dell’inizio dell’attività di trattamento, la valutazione di impatto ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 679/2016 e consulta il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 36 dello stesso Regolamento. Nella valutazione di impatto sono indicate tra l’altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
9. Il gestore della piattaforma, previa aggregazione, può utilizzare i dati acquisiti per finalità di miglioramento dei servizi erogati, nonché per lo sviluppo della piattaforma e la valorizzazione del patrimonio aziendale.

Art. 15. Conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma

1. Il gestore della piattaforma conserva i documenti oggetto delle attestazioni di cui all’articolo 12 per dieci anni dalla data del perfezionamento della notifica per il destinatario, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 e del CAD.
2. Gli atti oggetto di notificazione restano invece disponibili sulla piattaforma per centoventi giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica per il destinatario. Tale circostanza è espressamente indicata nell’avviso di avvenuta ricezione.
3. Il gestore della piattaforma garantisce l’accesso ai documenti e agli atti di cui ha la disponibilità, per i periodi rispettivamente previsti dai commi 1 e 2, a mittenti e destinatari interessati, inclusi i loro delegati, previa loro identificazione tramite SPID o CIE.

Art. 16. Tavolo di monitoraggio

1. Al fine di procedere alla verifica e al monitoraggio in ordine al funzionamento della piattaforma e al suo effettivo utilizzo da parte delle amministrazioni è istituito, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito tavolo di monitoraggio al quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni centrali, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’ANCI e dell’UPI, nonché del soggetto gestore della piattaforma.
2. Ai componenti del tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17. Disposizioni finali

1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


DECRETO LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 (1)

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 maggio 2021, n. 129, Edizione straordinaria.
(2) Titolo così corretto da Comunicato 1 giugno 2021, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di definire la strategia e il sistema di governance nazionali per l’attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni dei predetti Piani, per consentire un’efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi ad essi riferiti;

RITENUTA, in particolare, l’urgenza di introdurre misure relative all’accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2021;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, della cultura e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

EMANA
il seguente decreto-legge:
Parte I
Governance per il PNRR

Titolo I
Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

ART. 1 Principi, finalità e definizioni

1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018.
2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l’interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell’Unione europea in materia di clima e di ambiente.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l’Unione europea di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
4. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Cabina di regia», organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR;
b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia», il fondo di cui all’articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) «PNC», Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
f) « Regolamento (UE) 2021/241», regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
g) «Segreteria tecnica», struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente;
h) «Semestre europeo», il processo definito all’articolo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1466/97;
i) «Servizio centrale per il PNRR», struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;
m) «Sistema Nazionale di e-Procurement», il sistema di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (3).
n) «Sogei S.p.A.», la Società Generale d’Informatica S.p.A. di cui all’ articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
o) «soggetti attuatori», soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
p) «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del PNRR;
q) «Unità di audit», struttura che svolge attività di controllo sull’attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;
r) «Unità di missione», l’Unità di missione di cui all’articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR;
s) «PNIEC», Piano nazionale integrato per l’energia e clima, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «7 agosto 2012, n. 135».

ART. 2 Cabina di regia

1. E’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.
2. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attività. La Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l’attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull’attività di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all’articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell’Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all’articolo 5 l’eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all’articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l’efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
f) aggiorna periodicamente il Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;
g) trasmette, per il tramite del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la relazione periodica di cui alla lettera precedente alla Conferenza unificata, la quale è costantemente aggiornata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui all’articolo 3;
l) promuove attività di informazione e comunicazione coerente con l’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome; in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all’articolo 8 del decreto legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all’articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono, sull’attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l’esame delle questioni che non hanno trovato soluzione all’interno del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano il coordinamento con l’esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al fine di assicurarne l’armonizzazione con gli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato sulla transizione ecologica di cui all’art. 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Comitato interministeriale per transizione digitale di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
6. All’articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole “composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie,”.

ART. 3 Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca e della società civile. I componenti sono individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all’articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi.

ART. 4 Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l’Ufficio per il programma di governo.
2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:
a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell’esercizio delle rispettive funzioni;
b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla base dell’analisi e degli esiti del monitoraggio sull’attuazione del PNRR comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia;
d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6, le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto della tempistica programmata ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;
e) ove ne ricorrano le condizioni all’esito dell’istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12;
f) istruisce i procedimenti relativi all’adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all’articolo 13 e all’articolo 44.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l’anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo. 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16.

ART. 5 Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.
2. L’Unità, costituita nell’ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All’Unità è assegnato un contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. L’Unità opera in raccordo con il gruppo di lavoro sull’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L’Unità svolge i seguenti compiti:
a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all’articolo 2, gli ostacoli all’attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;
b) coordina, anche sulla base delle verifiche d’impatto della regolamentazione di cui all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, curate dalle amministrazioni, l’elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione;
c) cura l’elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;
d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;
e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l’anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16.
5. L’Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opera in raccordo con l’Unità di cui all’articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello svolgimento dei seguenti compiti:
a) promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal PNRR;
b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;
c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese;
d) promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.

ART. 6 Monitoraggio e rendicontazione del PNRR

1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. Il Servizio centrale per il PNRR è inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all’articolo 8. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l’esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all’articolo 9.
2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l’Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.
3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 930.000 per l’anno 2021 e di euro 1.859.000 a decorrere dall’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16.

ART. 7 Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza

1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell’articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L’ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell’ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
2. L’Unità di missione di cui all’articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all’articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi target e milestone. Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano.
3. L’Unità di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresì a supportare le attività di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all’articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “di durata triennale rinnovabile una sola volta” sono soppresse.
4. Per le finalità dell’articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, le restanti unità di livello dirigenziale non generale.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l’articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell’economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 gennaio 2022 con le modalità di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell’adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all’organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell’articolo 6 e del presente articolo.
6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all’amministrazione economica finanziaria per l’attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto. Alla stessa Società non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia, prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall’articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR.
8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d’intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 218.000 per l’anno 2021 e di euro 436.000 a decorrere dall’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16.

ART. 8 Coordinamento della fase attuativa

1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (4)
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l’espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l’avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all’attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i protocolli d’intesa di cui al comma 13 dell’articolo 7. Essa è inoltre responsabile dell’avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea.
6. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l’anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16.

(4) Comma così corretto da Comunicato 1 giugno 2021, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

ART. 9 Attuazione degli interventi del PNRR

1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.
2. Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.
3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.

ART. 10 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

1. Per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. L’attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.
3. Ai fini dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell’offerta ha riguardo all’oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento di Consip S.p.A e delle centrali di committenza regionali.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze definisce, per le società in house statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l’attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l’attuazione degli interventi PNRR, ovvero delle risorse per l’assistenza tecnica previste nei programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.
6. Ai fini dell’espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze – di persone fisiche o giuridiche – disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

ART. 11 Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti

1. Per aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2021/2027, Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l’evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza.
2. Le disposizioni al presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonché per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 16.

Titolo II
Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie

ART. 12 Poteri sostitutivi

1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNNR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione ai progetti, anche avvalendosi di società di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.
2. Fermo restando l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza Unificata.
3. Nel caso in cui l’inadempimento, il ritardo, l’inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all’assegnazione del termine non superiore a trenta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi incluse le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.
4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti superabili con celerità, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal comma 1.
5. L’amministrazione, l’ente, l’organo, l’ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all’adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all’Unità per la per la razionalizzazione e il miglioramento d della regolazione di cui all’articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza è adottata, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo, 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale, l’ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia PNRR. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall’adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall’articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

ART. 13 Superamento del dissenso

1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell’intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 14 Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare

1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché il meccanismo di superamento del dissenso e i poteri sostitutivi, trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all’articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.
2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR stabilite con le modalità di cui all’articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ART. 15 Procedure finanziarie e contabili

1. All’articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito” sono sostituite dalle seguenti: “su un conto aperto presso la Tesoreria statale”.
2. Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l’attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.
5. All’articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole “2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “2020, 2021 e 2022”.
6. Il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140, ai sensi dell’articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere aggiornato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti. Il termine della sperimentazione di cui all’articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è prorogato di un anno.

ART. 16 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11, pari a 10.337.000 euro per l’anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 4.316.000 euro per l’anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 6.021.000 euro per l’anno 2021 e 12.040.000 euro a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l’anno 2021, 4.384.000 euro per l’anno 2022 e 5.080.000 a decorrere dall’anno 2023;
2) l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
3) l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
4) l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 per 2022;
5) l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
6) l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
7) l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
8) l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
9) l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
10) l’accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
11) l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022;
12) l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l’anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall’anno 2022.
2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARTE II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I
Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico

Capo I
Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

ART. 17 Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
“2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell’Allegato I-bis del presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell’ENEA e dell’ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell’equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall’articolo 20, dall’articolo 21, dall’articolo 23, dall’articolo 24, dall’articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall’articolo 27, del presente decreto.”;
b) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis, dà precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza.”;
c) al comma 5 le parole “Commissione tecnica PNIEC” ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: “Commissione tecnica PNRR-PNIEC” e le parole “e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti,” sono sostituite dalle seguenti: “, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del provvedimento finale,”

ART. 18 Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7-bis
1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell’Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.”;
2) il comma 2-ter è abrogato;
b) dopo l’allegato I alla Parte seconda, è inserito l’allegato I-bis, di cui all’allegato I al presente decreto.

ART. 19 Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19:
1) al comma 4 la parola “quarantacinque” è sostituita dalla seguente: “trenta”;
2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nel medesimo termine l’autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.”;
3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Ai fini di cui al primo periodo l’autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.”;
b) all’articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole “entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis.”.

ART. 20 Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 25, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
“2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 8, comma 2-bis, l’autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l’autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è proposto all’adozione del Ministro entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l’anno 2021, di euro 1.640.000 per l’anno 2022 ed euro 1.260.000 per l’anno 2023.
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.”.
2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a 840.000 euro per l’anno 2021, 1.640.000 per l’anno 2022 e 1.260.000 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-bis dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 21 Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 23:
1) al comma 3, primo periodo le parole “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti “quindici giorni”, al secondo periodo sono premesse le parole “Entro il medesimo termine”, nonché dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “I termini di cui al presente comma sono perentori.”;
2) al comma 4 le parole “Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 7-bis, comma 2-bis” sono sostituite dalle seguenti “Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis”;
b) all’articolo 24:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.”;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Qualora all’esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l’autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l’istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.”;
3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L’autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.”, nonché al secondo periodo dopo le parole “si applica il termine di trenta giorni” sono inserite le seguenti “ovvero quindici giorni per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis”.

ART. 22 Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto” sono sostituite dalle seguenti: “delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste” e le parole “di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti” sono sostituite dalle seguenti: “delle autorizzazioni di cui al comma 2”;
b) al comma 2, prima del primo periodo, è inserito il seguente: “E’ facoltà del proponente richiedere l’esclusione dal presente procedimento dell’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.”;
c) al comma 4, le parole “ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente”;
d) al comma 6, la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e le parole “, l’autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente” sono soppresse;
e) al comma 7, dopo le parole “l’autorità competente” sono inserite le seguenti: “indice la conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente”;
f) al comma 8:
1) al terzo periodo, le parole “Per i progetti di cui all’articolo 7-bis, comma 2-bis”, sono sostituite dalle seguenti: “Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis”;
2) al sesto periodo, le parole “per i progetti di cui all’articolo 7-bis, comma 2-bis”, sono sostituite dalle seguenti: “per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis”.

Capo II
Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

ART. 23 Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:
“Art-26-bis
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)
1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 27-bis, l’avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto. Il proponente trasmette all’autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:
a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di impatto ambientale;
b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell’autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione. Contestualmente l’autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.
3. La conferenza di servizi preliminare di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all’articolo 14-bis della medesima legge e i termini sono ridotti alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l’autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.
4. L’autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell’articolo 27-bis. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell’articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento nel corso del procedimento di cui all’articolo 27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.”.
2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla realizzazione delle attività mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

ART. 24 Provvedimento autorizzatorio unico regionale

1. All’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole “l’adeguatezza e” sono soppresse, ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l’amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.”;
b) al comma 4, le parole “concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale” sono soppresse, e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Entro i successivi trenta giorni l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. L’autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.”;
d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
“7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.
7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell’opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.
7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all’esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.”.

Capo III
Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale

ART. 25 Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
“4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:
a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
b) tipologia progettuale individuata come principale;
c) altre tipologie progettuali coinvolte;
d) autorità (stato o regione/provincia autonoma) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA.
4- ter. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma ha la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all’autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l’istanza per l’avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l’assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma o, in assenza di questa, dal proponente.”;
b) all’articolo 6:
1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l’autorità competente coincida con l’autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall’autorità competente nell’ambito del procedimento autorizzatorio.”;
2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

ART. 26 Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA

1. All’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, le parole “d’intesa con il proponente” sono sostituite dalle seguenti:
“sentito il proponente”;
b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all’amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l’esercizio delle funzioni;”.

ART. 27 Interpello ambientale

1. Dopo l’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:
“Art. 3-septies
Interpello in materia ambientale
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inoltrare al Ministero della transizione ecologica, con le modalità di cui al comma 3, istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell’istante. Resta salvo l’obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l’istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un’unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all’articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell’ambito della sezione “Informazioni ambientali” del proprio sito istituzionale di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione”.

Capo IV
Valutazione ambientale strategica

ART. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12:
1) al comma 1, le parole “ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo” sono soppresse e dopo la parola “preliminare” sono inserite le seguenti: “di assoggettabilità a VAS”;
2) al comma 2, le parole “documento preliminare” sono sostituite dalle seguenti: “rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS”;
3) al comma 4, le parole “e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni” sono soppresse;
b) all’articolo 13:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all’autorità competente ed all’autorità procedente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.”;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. L’autorità procedente trasmette all’autorità competente in formato elettronico:
a) la proposta di piano o di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell’articolo 32;
e) l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’articolo 14 comma 1;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33.”;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell’autorità competente e dell’autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi.”;
c) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
“Art. 14
(Consultazione)
1. L’avviso al pubblico di cui all’articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:
a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l’autorità procedente;
b) la data dell’avvenuta presentazione dell’istanza di VAS e l’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32;
c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
d) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell’articolo 10, comma 3.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell’articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 e all’articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;
d) all’articolo 18:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. L’autorità procedente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell’Allegato VI alla parte seconda.
2-ter. L’autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’autorità procedente.”;
2) al comma 3, le parole “e delle Agenzie interessate” sono soppresse;
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. L’autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all’articolo 34.”.
2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo V
Disposizioni in materia paesaggistica

ART. 29 Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR

1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.
2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l’attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 1. 550.000 per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Capo VI
Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

ART. 30 Interventi localizzati in aree contermini

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all’incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.”.
2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 31 Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna (5)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: “2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone” e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.”;
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: “3-ter. In caso di mancata definizione dell’intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.”.
2. All’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9-bis. Per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applicano le disposizioni di cui al presente comma. Le soglie di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione che l’impianto non si trova all’interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall’Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione.”.
3. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell’articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell’utilizzo del carbone nell’Isola.”.
4. All’articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole “individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 50 del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”.
5. All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
“1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture.”.
6. All’Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), è aggiunto, in fine, il seguente punto: “- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.”.
7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituita dalla tabella di cui all’allegato II al presente decreto.

(5) Rubrica così corretta da Comunicato 1 giugno 2021, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

ART. 32 Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering (6)

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il terzo periodo, è sostituito dai seguenti: “Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un’altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all’altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell’aerogeneratore già esistente.”;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Per “sito dell’impianto eolico” si intende:
a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;
b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all’interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
3-ter. Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:
a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell’aerogeneratore già esistente o autorizzato.
3.quater. Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende il doppio dell’altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente.”.

(6) Rubrica così corretta da Comunicato 1 giugno 2021, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

Capo VII
Efficientamento energetico

ART. 33 Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
“Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.”;
b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
“10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
“13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”.
2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l’anno 2021, 1,4 milioni di euro per l’anno 2022, 11,3 milioni di euro per l’anno 2023, 9,3 milioni di euro per l’anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l’anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l’anno 2021, 0,4 milioni di euro per l’anno 2022, 1,2 milioni di euro per l’anno 2023, 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2022, 10,1 milioni di euro per l’anno 2023, 9,3 milioni di euro per l’anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l’anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo VIII
Semplificazione per la promozione dell’economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico

ART. 34 Cessazione della qualifica di rifiuto

1. All’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “medesimi procedimenti autorizzatori” sono inserite le seguenti: “previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente”;
b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.

ART. 35 Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte IV, titolo I, le parole “e assimilati”, ovunque ricorrano, sono soppresse e all’articolo 258, comma 7, le parole “e assimilati” sono soppresse;
b) all’articolo 185:
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”;
2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad eccezione dei rifiuti da “articoli pirotecnici”, intendendosi i rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario”;
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all’impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all’uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.
4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all’articolo 237 del presente decreto.”;
c) all’articolo 188, comma 5, le parole “un’attestazione di avvenuto smaltimento” sono sostituite dalle seguenti: “un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento”;
d) all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole “dell’avvenuto recupero” sono sostituite dalle seguenti: “dell’avvio a recupero”;
e) all’articolo 193, comma 18, dopo le parole “da assistenza sanitaria” sono inserite le seguenti: “svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza”;
f) all’articolo 258, comma 7, le parole “, comma 3,” sono sostituite dalle seguenti: “, comma 5,”;
g) all’articolo 206-bis, comma 1:
1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto”;
2) alla lettera b) le parole da “permanente di criteri e specifici” a “quadro di riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “periodico di misure” e le parole da “efficacia, efficienza e qualità” a “smaltimento dei rifiuti;” sono sostituite dalle seguenti: “la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;”;
3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:
“c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall’Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;
d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;
e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell’articolo 219-bis e ne monitora l’attuazione;
f) verifica l’attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all’articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;
g) effettua il monitoraggio dell’attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 180;
h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Unione europea in materia di rifiuti.”;
4) al comma 6, primo periodo, le parole “235,” sono soppresse e dopo le parole “degli articoli 227 e 228” sono aggiunte le seguenti: “, e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter”;
h) all’articolo 214-ter, comma 1, le parole “, mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.” sono sostituite dalle seguenti: “, successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all’articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.”;
i) l’articolo 216-ter è sostituito dal seguente:
“Art. 216-ter
Comunicazioni alla Commissione europea
1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all’articolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.
2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all’attuazione dell’articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell’anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione della suddetta decisione di esecuzione.
3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all’attuazione dell’articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell’anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione delle suddette decisioni di esecuzione.
4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonché sulla raccolta e trattamento degli oli usati. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell’anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all’allegato VI della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione della suddetta decisione di esecuzione.
5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati da una relazione di controllo della qualità secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione, nonché da una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione.
6. La parte quarta del presente decreto nonché i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea.”;
l) all’articolo 221, il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all’articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all’articolo 225.”;
m) l’allegato D -Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti, della Parte quarta è sostituto dall’allegato III al presente decreto.
2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e richiedono la sola comunicazione dell’intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell’intervento, all’autorità competente. Nel caso in cui quest’ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all’avvio della modifica. L’autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all’autorità competente quarantacinque giorni prima dell’avvio della modifica. Nel caso in cui quest’ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all’avvio della modifica. L’autorità competente se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.
4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 36 Semplificazioni in materia di economia montana e forestale

1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall’autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, e dall’autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, e successive norme regionali di recepimento. (7)
2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell’ingegneria naturalistica.
3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità:
a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;
b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;
c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

(7) Comma così corretto da Comunicato 1 giugno 2021, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

ART. 37 Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali

1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 241 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. In caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno dieci anni, per la produzione agricola e l’allevamento, si applicano le procedure del presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell’allegato 5, individuate tenuto conto delle attività effettivamente condotte all’interno delle aree. In assenza di attività commerciali e industriali si applica la colonna A. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione il regolamento di cui al comma 1.”;
b) all’articolo 242:
1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole “indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori” sono inserite le seguenti: “, le verifiche intermedie per la valutazione dell’efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d’opera necessarie per la certificazione di cui all’articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente,”;
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all’articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l’obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell’area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d’uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l’intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.”;
3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
c) all’articolo 242-ter:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “possono essere realizzati” sono aggiunte le seguenti: “i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,”;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell’articolo 242.”;
3) al comma 2, dopo le parole “di cui al comma 1” sono aggiunte le parole “e al comma 1-bis”;
4) al comma 3, dopo le parole “individuate al comma 1” sono aggiunte le parole “e al comma 1-bis”;
5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.”;
d) all’articolo 243:
1) al comma 6 dopo le parole “Il trattamento delle acque emunte” sono aggiunte le seguenti: “, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,”;
2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico sono dimezzati.”;
e) all’articolo 245, al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall’approvazione o comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l’identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente competente.”.;
f) all’articolo 248:
1) al comma 1 dopo le parole “sulla conformità degli interventi ai progetti approvati” sono aggiunte le seguenti: “e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all’articolo 242, comma 7”;
2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.”;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell’articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l’obiettivo di verificare l’evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.”;
g) all’articolo 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Per favorire l’accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero.”;
h) all’articolo 252:
1) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “I valori d’intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d’intervento funzionali all’uso legittimo delle aree e proporzionali all’entità della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).”;
2) al comma 4, primo periodo, le parole “, sentito il Ministero delle attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il Ministero dello sviluppo economico”;
3) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: “A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente. Qualora il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Sistema nazionale.”;
4) il comma 4-quater è abrogato;
5) al comma 5, dopo le parole “altri soggetti qualificati pubblici o privati” sono aggiunte le seguenti: “, anche coordinati fra loro”;
6) al comma 6, primo periodo, la parola “sostituisce” è sostituita dalla seguente: “ricomprende”;
7) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: “A tal fine il proponente allega all’istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l’indicazione anche dell’Amministrazione ordinariamente competente.”;
8) il comma 8 è abrogato;
9) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l’applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all’individuazione dei parametri di progetto necessari per l’applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e dall’Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.”;
10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
“9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l’avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.
9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l’esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposto a comunicazione di inizio attività di cui al comma 4.”;
i) all’articolo 252-bis:
1) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell’accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell’articolo 252.”;
2) il comma 9 è abrogato.
2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo II
Transizione digitale

ART. 38 Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale

1. All’articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente “5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione. L’avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l’avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti.”;
c) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole “e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge” sono sostituite dalle seguenti: “e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge”;
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all’indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l’avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l’addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l’indirizzo dell’abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall’addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell’anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l’avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l’avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. Quest’ultimo può in ogni caso acquisire copia dell’avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalità fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell’avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini.”;
d) al comma 12, le parole “ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890”, sono sostituite dalle seguenti: “effettuata con le modalità di cui al comma 7”;
e) al comma 15:
1) alla lettera h), le parole “al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 5-bis, 6 e 7”;
2) alla lettera i), dopo le parole “oggetto di notificazione” sono inserite le seguenti: “o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell’avviso di avvenuta ricezione”;
3) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: “l-bis) sono disciplinate le modalità con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l’esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.”;
f) al comma 20, le parole “la spedizione dell’avviso di avvenuta ricezione e” sono soppresse.
2. Al fine di semplificare e favorire l’utilizzo del domicilio digitale e dell’identità digitale e l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle nuove tecnologie, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3-bis:
1) al comma 1-ter, le parole “1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: “1, 1-bis e 4-quinquies”;
2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole “può essere reso disponibile” sono sostituite dalle seguenti: “è attribuito”;
3) al comma 4-bis, le parole “sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39” sono sostituite dalle seguenti: “su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all’articolo 23, comma 2-bis o l’indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39”;
4) al comma 4-ter, dopo le parole “è stato predisposto” sono inserite le seguenti: “come documento nativo digitale” e le parole “in conformità alle Linee guida” sono soppresse;
5) al comma 4-quater, le parole “Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano” sono sostituite dalle seguenti: “La copia analogica con l’indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa”;
6) al comma 4-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: “E’ possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.”;
b) all’articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole “AgID provvede” sono aggiunte le seguenti: “costantemente all’aggiornamento e”;
c) dopo l’articolo 64-bis, è aggiunto il seguente:
“Art. 64-ter
(Sistema di gestione deleghe)
1. E’ istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilità della struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.
2. Il SGD consente a chiunque di delegare l’accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell’identità digitale di cui all’articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalità di acquisizione della delega al SGD.
3. A seguito dell’acquisizione della delega al SGD, è generato un attributo qualificato associato all’identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall’AgID con Linee guida. Tale attributo può essere utilizzato anche per l’erogazione di servizi in modalità analogica.
4. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD.
5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l’erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione.
6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità in capo all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalità di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
8. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.”;
d) all’articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo, le parole “di assenza” sono sostituite dalle seguenti: “in assenza” e le parole “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3-bis, comma 1-ter” sono sostituite dalle seguenti: “speciale, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l’istanza o la dichiarazione”.
3. L’efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l’attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione europea.

ART. 39 Semplificazione di dati pubblici

1. All’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole “registri di stato civile tenuti dai comuni,” sono inserite le seguenti “garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all’utilizzo del medesimo” e le parole “con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018”, sono sostituite dalle seguenti “con uno o più decreti di cui al comma 6-bis”;
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.”;
c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole “del 23 luglio 2014”, sono aggiunte le seguenti: “, esenti da imposta di bollo limitatamente all’anno 2021” e, al quinto periodo, dopo le parole “inoltre possono consentire,” sono aggiunte le seguenti: “mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter ovvero”;
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente “6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, adottati d’intesa con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR.”.
2. Al fine di favorire la condivisione e l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l’esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e le imprese, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 50:
1) al comma 2-ter, primo periodo, le parole “delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti che hanno diritto ad accedervi” e, al secondo periodo, le parole “Con gli stessi accordi, le” sono sostituite dalla seguente: “Le”;
2) al comma 3-bis, dopo le parole “non modifica la titolarità del dato” sono aggiunte le seguenti: “e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento”;
3) al comma 3-ter, il primo periodo è soppresso;
b) all’articolo 50-ter:
1) al comma 1, dopo le parole “accedervi ai fini” sono aggiunte le seguenti: “dell’attuazione dell’articolo 50 e” e le parole “e agli accordi quadro previsti dall’articolo 50” sono soppresse;
2) al comma 2, quinto periodo, le parole “il sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo 62” sono sostituite dalle seguenti: “le basi dati di interesse nazionale di cui all’articolo 60, comma 3-bis”;
3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole “nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API” sono aggiunte le seguenti: “con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente”;
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.”;
c) all’articolo 60, comma 3-bis, dopo la lettera f-ter), sono aggiunte le seguenti:
“f-quater) l’archivio nazionale dei veicoli e l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f-quinquies) il sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
f-sexies) l’anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
f-septies) l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all’articolo 6-quater.”;
d) all’articolo 60, comma 3-ter, dopo le parole “comunitari, individua” sono aggiunte le seguenti: “, aggiorna” e, in fine, sono aggiunte le seguenti: “, ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis”.
3. Con esclusione delle lettera c) del comma 1, l’efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l’attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione europea.
4. All’articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3 è abrogato.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 43, comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b) all’articolo 72, comma 1, le parole “e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” sono soppresse.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell’articolo 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata l’interoperabilità dei dati di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in 22,8 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ART. 40 Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari

1. All’articolo 86, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 87 e 88”;
2. All’articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, la parola “denuncia” è sostituita dalla seguente: “segnalazione” e, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L’istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.”;
b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
“6. Quando l’installazione dell’infrastruttura è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.
8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9.
9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi.
3. All’articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.”;
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Quando l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l’amministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione.
4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione dell’infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui all’articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 e l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9.”;
c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente”;
d) il comma 7-bis è abrogato;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell’istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accoglimento dell’istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l’effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente.”.
4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l’operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonché per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. L’operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni, l’inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall’operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L’ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall’operatore in funzione delle esigenze di posa dell’infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l’operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell’infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura stradale.
5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale, corredata da un’autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, purché comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati. Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all’organismo competente di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.

ART. 41 Violazione degli obblighi di transizione digitale

1. Al fine di assicurare l’attuazione dell’Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa o di resilienza, nonché garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie di cui all’articolo 5, comma 3, lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l’articolo 18, è aggiunto il seguente:
“Art. 18-bis
(Violazione degli obblighi di transizione digitale)
1. L’AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d’ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all’accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l’AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.
2. L’AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.
3. L’AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L’AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.
4. Le violazioni accertate dall’AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente Codice, dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all’articolo 2, comma 2, non ottemperi all’obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l’AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell’AgID e per la restante parte al Fondo di cui all’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Contestualmente all’irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all’articolo 13-bis, comma 4, l’AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all’esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
7. L’AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.
8. All’attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.”.
2. All’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis.”;
b) dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:
“4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo è accertata dall’AgID ed è punita ai sensi dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.
3. All’articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell’AgID per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 18-bis”; il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

ART. 42 Implementazione della piattaforma nazionale per l’emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19

1. La piattaforma nazionale-DGC per l’emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è realizzata, attraverso l’infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del decreto-legge 22 n. 52 del 2021, sono rese disponibili all’interessato, oltreché mediante l’inserimento nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso l’accesso tramite autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche tramite il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite l’applicazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con le modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all’interessato di un codice univoco che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per coloro ai quali verranno somministrate una o più dosi di vaccino successivamente all’entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell’Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257.
4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici di cui al comma 3, è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

ART. 43 Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

1. Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonché quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili può avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L’oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Titolo III
Procedura speciale per alcuni progetti PNRR

ART. 44 Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto

1. Ai fini della realizzazione degli interventi indicati nell’Allegato IV al presente decreto, prima dell’approvazione di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del medesimo decreto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’espressione del parere di cui all’articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all’articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnico – economica, l’esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l’espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l’indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell’espressione del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.
2. Ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi di cui all’ Allegato IV al presente decreto è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 4.
3. In relazione agli interventi di cui all’Allegato IV del presente decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso all’autorità competente ai fini dell’espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (8), unitamente alla documentazione di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (8), a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all’articolo 46, è escluso il ricorso all’inchiesta pubblica di cui all’articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. In relazione agli interventi di cui all’Allegato IV del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell’autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all’articolo 47, della verifica preventiva dell’interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera.
5. In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all’esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 6.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto è trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio alla stazione appaltante, con la quale individua le eventuali integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità tecnico – economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la determinazione motivata del Comitato speciale individua altresì le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il parere dell’autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell’adozione della determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 una relazione recante l’illustrazione degli esiti della conferenza dei servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell’ articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 La Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. (9)
7. In deroga all’articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta altresì l’ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite ai sensi del comma 6 ed all’esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all’approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo direttamente.
8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui all’articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l’intervento sostitutivo è attuato nelle forme e secondo le modalità di cui all’articolo 12. (9)

(8) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152».
(9) Comma così corretto da Comunicato 1 giugno 2021, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

ART. 45 Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici

1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’espressione dei pareri di cui all’articolo 44 del presente decreto, in relazione agli interventi indicati nell’Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto da:
a) sei dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell’interno, uno appartenente al Ministero dell’economia e delle finanze;
b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;
c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall’Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall’Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall’Ordine professionale dei geologi;
d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;
e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.
2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato speciale è corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo il limite di cui all’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un’indennità pari al 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l’amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma omnicomprensiva di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione.
4. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria del Comitato speciale è istituita, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l’anno 2021 e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all’attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l’anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati in euro 1.381.490 per l’anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 46 Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere individuate, in relazione agli interventi di cui all’articolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi di cui all’Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di trenta giorni e tutti i termini previsti dal decreto n. 76 del 2018, sono ridotti della metà. Nei casi di obbligatorietà del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’acquisizione del parere di cui all’articolo 44, comma 1. In caso di restituzione del progetto ai sensi del secondo periodo dell’articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico è sospeso con avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente comma riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo sito istituzionale dell’avviso di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza di servizi di cui all’articolo 44, comma 4. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l’incarico di coordinatore del dibattito pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in attuazione dell’articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del dibattito pubblici previsti dal presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai componenti della Commissione nazionale è riconosciuto, per il periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri non superiori a 22,5 mila euro per l’anno 2021 e a 45 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 – 2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Titolo IV
Contratti pubblici

ART. 47 Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.
2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell’offerta l’assunzione dell’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile.
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, quelle di cui agli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero quelle di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
d) abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
6. I contratti di appalto prevedono l’applicazione di penali per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 ovvero del comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell’importo complessivo previsto dall’articolo 51 del presente decreto. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.
7. Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.
9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2 e 3 sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

ART. 48 Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

1. In relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo,l’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo.
2. E’ nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo, si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23. 7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l’espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall’articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

ART. 49 Modifiche alla disciplina del subappalto

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. E’ pertanto abrogato l’articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
b) all’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.”;
2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.”.
2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”;
b) il comma 5 è abrogato;
c) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.”.
3. Le amministrazioni competenti:
a) assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall’articolo 54 del presente decreto;
b) adottano il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all’articolo 8, comma 10 – bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di cui all’articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Per garantire la piena operatività e l’implementazione della banca dati di cui al comma 3, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l’anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 50 Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC

1.Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, nonché le disposizioni del presente articolo.
2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazione relative all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l’unità organizzativa di cui all’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, che, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 51 Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
2) al comma 2:
2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;”;
2.2. alla lettera b), le parole “di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016” sono sostituite dalle seguenti: “di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
b) all’articolo 2:
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
2) al comma 2, le parole “agli articoli 61 e 62” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 62”;
c) all’articolo 3:
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
2) al comma 2, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
d) all’articolo 5:
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
2) al comma 2, le parole “su determinazione” sono sostituite dalle seguenti: “su parere”;
e) all’articolo 6:
1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “ciascuna di esse nomini uno o due componenti” sono inserite le seguenti: “, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo,”;
3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.”;
4) al comma 7, il secondo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole “fino a un quarto” sono inserite le seguenti: “e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter”;
5) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all’Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell’osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente”;
f) all’articolo 8, comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
g) all’articolo 13, comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
h) all’articolo 21, comma 2, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”.
2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020.
3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

ART. 52 Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1:
1.1 all’alinea, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province.
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 3, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;
4) al comma 4, le parole “Per gli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2023”;
5) al comma 6, le parole “Per gli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2023”;
6) al comma 7, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione del parere del Consiglio superiori dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all’esercizio delle dighe di ritenuta.”;
7) al comma 10, le parole “Fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 30 giugno 2023”;
8) al comma 15, le parole “Per gli anni dal 2019 al 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2023”;
9) al comma 18, secondo periodo le parole “Fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2023”.

ART. 53 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici

1. Fermo restando, per l’acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all’articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.
2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l’esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l’articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. L’autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.
3 La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l’AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
4. Nell’esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità organizzative e alla tempistica di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali.
5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “ Codice dei contratti pubblici” sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “nonché alle procedure per l’affidamento” sono inserite le seguenti: “e l’esecuzione”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all’articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9. L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”;
3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9”;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all’articolo 44.”;
5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. “L’interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L’insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.”.
b) all’articolo 36, comma 6-bis, secondo periodo, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento” e, al terzo periodo, le parole “Banca dati nazionale degli operatori economici” sono sostituite dalle seguenti: “Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”;
c) all’articolo 77, comma 2, le parole “può lavorare” sono sostituite dalle seguenti: “di regola, lavora”.
d) all’articolo 81:
1) al comma 1, le parole “Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici” sono sostituite dalle seguenti: “Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’articolo 213, comma 8”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della Banca dati. L’interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall’ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall’AgID con le Linee guida in materia.”;
3) al comma 3, primo periodo, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento” e, al secondo periodo, le parole “, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,” sono soppresse;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.”;
5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall’AgID con le linee guida in materia. L’ANAC garantisce l’accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l’ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse.”;
e) all’articolo 85, comma 7, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”;
f) all’articolo 213, comma 8, il quarto periodo è soppresso;
g) all’articolo 216, comma 13, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”;
6. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 593 è aggiunto, infine, il seguente periodo «Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l’acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR»;
b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati.
7. L’ ANAC provvede all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 54 Estensione dell’Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo

1. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera l’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 33 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è abrogato. Gli operatori economici già iscritti nella sezione speciale del citato comma 33 dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell’Aquila, nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 55 Misure di semplificazione in materia di istruzione

1. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l’organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:
a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell’ambito del PNRR:
1) il Ministero dell’istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;
2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell’espletamento delle procedure per la progettazione e per l’affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all’esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l’articolo 12;
3) all’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l’edilizia scolastica nell’ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
5) l’autorizzazione prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell’ambito del PNRR, è resa dall’amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all’articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è reso entro trenta giorni;
b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell’ambito del PNRR:
1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;
2) i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129;
3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell’istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale, secondo indicazioni del Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze;
4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all’attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

ART. 56 Disposizioni in materia di semplificazione per l’attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all’articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico.
2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all’articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute.

Titolo V
Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno

ART. 57 Zone Economiche Speciali

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al comma 6, secondo periodo, le parole “, nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono soppresse e dopo le parole “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono aggiunte le seguenti: “, nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio”;
2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d’intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel caso di mancato perfezionamento dell’intesa nel termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto è stabilita la misura del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data.”;
3) il comma 7-quater è sostituto dal seguente: “7-quater. L’Agenzia per la Coesione territoriale supporta l’attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all’articolo 5, comma 1 a-quater, il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L’Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell’azione commissariale, con oneri a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014 – 2020, nel limite complessivo di 4,4 milioni di euro per l’anno 2021, 8,8 milioni di euro per l’anno 2022 e 4,4 milioni di euro per l’anno 2023. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;
4) dopo il comma 7-quater, è inserito il seguente: “7-quinquies. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l’esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.”;
5) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
“8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo.”;
b) all’articolo 5:
1) al comma 1, lettera a-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1 prima delle parole “eventuali autorizzazioni” sono inserite le seguenti: “nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 5-bis,”;
1.2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all’articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;”;
2) al comma 1, lettera a-ter), le parole da “e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84” a “conclusione del procedimento” sono sostituite dalle seguenti: “e i procedimenti di cui all’articolo 5-bis”.
3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole.”;
4) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.”;
c) dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:
“ART. 5-bis
(Autorizzazione unica)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L’autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.
3. L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all’opera da eseguire, al progetto da approvare o all’attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all’articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale.
5. Il rilascio dell’autorizzazione unica, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.
6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresì alle opere e altre attività all’interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l’autorizzazione unica prevista di citati commi è rilasciata dall’Autorità di sistema portuale.”.
2. L’efficacia del comma 1, lettera a), numero 4), da attuare con le risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione europea.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3, pari a 4,4 milioni di euro per il 2023 e 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ART. 58 Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 15 è sostituito dal seguente: “15. L’attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell’Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell’adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma-quadro di cui all’articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale dell’Agenzia per la coesione territoriale,”.

ART. 59 Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale

1. All’articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:
“1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, con decreto adottato entro e non oltre il 30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le amministrazioni competenti, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali la ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché del numero e dell’estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. In relazione alle infrastrutture di cui al primo periodo non di competenza statale, la ricognizione è effettuata dagli enti territoriali, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati competenti, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2021. La ricognizione effettuata dagli enti territoriali è comunicata dalle singole Regioni e dalle Province autonome, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1-bis. All’esito della ricognizione di cui al comma 1, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell’economia e delle finanze, e per il Sud e la coesione territoriale, sentiti i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 marzo 2022, sono stabiliti i criteri di priorità e le azioni da perseguire per il recupero del divario risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, all’estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare, alla densità della popolazione e delle unità produttive, e si individuano i Ministeri competenti e la quota di finanziamento con ripartizione annuale, tenuto conto di quanto già previsto dal PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, a valere sulle risorse del fondo cui al comma 1-ter.
1-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il “Fondo perequativo infrastrutturale” con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l’articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto tecnico – operativo alle attività di competenza, può stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di 200.000 euro per l’anno 2021.
1-quater. Entro trenta giorni dalla delibera CIPESS di cui al comma 1-bis, ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse di cui al comma 1-bis individua, in un apposito Piano da adottare con decreto del Ministro competente d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, gli interventi da realizzare, che non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o comunitari, l’importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell’intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell’opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 del Codice unico di progetto. Il Piano di cui al primo periodo è comunicato alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1- quater è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce “Interventi per il recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 60 Rafforzamento del ruolo dell’Agenzia per la coesione territoriale

1. All’articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola “Ministri”, sono inserite le seguenti: “o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale” e le parole “anche avvalendosi” sono sostituite dalle seguenti:
“avvalendosi dell’Agenzia per la coesione territoriale e”;
b) al comma 3, dopo la parola “Ministri”, sono inserite le seguenti: “o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, per il tramite dell’Agenzia per la coesione territoriale. L’Agenzia può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell’effettiva realizzazione degli interventi”.

Titolo VI
Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241

ART. 61 Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo

1. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “L’ organo di governo individua un soggetto nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.”;
2) al terzo periodo, dopo le parole “l’indicazione del soggetto” sono inserite le seguenti: “o dell’unità organizzativa”;
b) il comma 9-ter è sostituito dal seguente: “9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.”.

ART. 62 Modifiche alla disciplina del silenzio assenso

1. All’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”.

ART. 63 Annullamento d’ufficio

1. All’articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola “diciotto” è sostituita dalla seguente: “dodici”.

Titolo VII
Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa

ART. 64 Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca

1. All’articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole “tramite appositi comitati, “ e “,tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari” sono soppresse.
2. L’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è sostituito dal seguente:
“Art. 21. (Comitato nazionale per la valutazione della ricerca)
1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, tra i quali dieci componenti sono scelti dal Ministro dell’università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere e gli altri cinque sono designati, uno ciascuno, dal presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dal presidente dell’European Research Council e dal presidente dell’European Science Foundation. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui all’articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali cui l’Italia è parte;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui all’articolo 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e l’aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l’affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull’attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L’incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall’articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Nell’esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell’università e della ricerca.”.
3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 è composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell’università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere. Sono fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le parole “Comitato nazionale dei garanti della ricerca” devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al “Comitato nazionale per la valutazione della ricerca”.
4. All’articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “Comitato nazionale dei garanti per la ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “Comitato nazionale per la valutazione della ricerca”.
5. All’articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera b) è soppressa.
6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all’attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all’articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. L’incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l’attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell’articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l’attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020, nonché alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell’ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti dell’Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell’impatto di attività di ricerca.
7. Al fine di realizzare interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni dell’alta formazione, artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.
Agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede:
– quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
– quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all’articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
8. All’articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, al comma 2, la parola “50” è sostituita dalla seguente “75”.
9. L’efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l’attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione europea.

ART. 65 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

1. All’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l’Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis, nonché nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l’Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l’attività ispettiva finalizzata alla verifica dell’attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonché l’attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell’utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonché all’esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;
b) promuove l’adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall’Agenzia;
c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l’adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;
d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
e) cura la tenuta dell’elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonché la relativa attività di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del medesimo decreto;
f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l’applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
g) effettua, in attuazione del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza previste dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse;
i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l’aggiornamento delle tariffe previste dall’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
m) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta dell’Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell’anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attività dell’anno 2021, il programma di cui al primo periodo è adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell’anno precedente.”.

ART. 66 Disposizioni urgenti in materia politiche sociali

1.All’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ”31 maggio 2021” sono sostituite dalle seguenti: ”31 maggio 2022”.
2. All’articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Esclusivamente per le medesime finalità, l’INPS consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l’accesso, su richiesta dell’interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, attraverso lo strumento della Carta. L’INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all’accesso alle predette informazioni nonché le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell’interessato.”.

ART. 67 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I

(Articolo 17)

“Allegati alla Parte Seconda

ALLEGATO I-bis

– Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.

1 Dimensione della decarbonizzazione

1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone

1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone;

1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone

1.1.3 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire il phase out dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.

1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:

1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;

1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;

1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l’upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas, carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels).

1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno

1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno;

1.3.2 Impianti di PoZer-to-X;

1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;

1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.

1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell’industria

1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l’annesso stoccaggio, per:

a. Ricarica elettrica;

b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo conFuel cell, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);

c. Rifornimento Gas Naturale Compresso / Gas Naturale Compresso di origine Biologica;

d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto / Gas Naturale Liquefatto di origine biologica;

e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto / Gas di Petrolio Liquefatto di origine biologica;

f. Biocarburanti in purezza;

1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ridurre le emissionidaparte del settore industriale, ivi compresa la cattura, trasporto, utilizzo e/ostoccaggiodella CO2.

2 Dimensione dell’efficienza energetica

2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;

2.2 Reti di telecalore / teleriscaldamento / teleraffrescamento;

2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);

2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.

3 Dimensione della sicurezza energetica

3.1 Settore elettrico

3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:

a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;

b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;

c. opere funzionali all’incremento dell’adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;

d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose;

3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:

a. Cabine primarie e secondarie;

b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;

c. Telecontrollo e Metering.

3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio

a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi

3.2 Settore gas

3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto,, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all’ aumento degli standard di sicurezza e controllo;

3.2.2 Impianti per l’integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l’utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;

3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacità di importazione;

3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti;

3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GPL di cui all’articolo 57 del Decreto-Legge del 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 finalizzate alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili.

3.3 Settore dei prodotti petroliferi

3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché l’ammodernamento e l’incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels);

3.3.2 Interventi di decommissioning delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.”.

Allegato II

(Articolo 31)

“Tabella A

(Articolo 12)

Fonte Soglie
1 Eolica 60 kW
2 Solare fotovoltaica 50 kW
3 Idraulica 100 kW
4 Biomasse 200 kW
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW

Allegato III

(Articolo 3)

“Allegati alla Parte Quarta

Allegato D – Elenco dei rifiuti.

Classificazione dei rifiuti.

“Indice. Capitoli dell’elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonche’ dal trattamento fisico o chimico di minerali

01 01 Rifiuti da estrazione di minerali

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10

01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 0104 07 e 01 04 11

01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti di tessuti animali

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura

02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10 rifiuti metallici

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti di tessuti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffq, tq e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione

02 03 02 rifiuti legati all’impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 rifiuti dell’industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02 rifiuti prodotti dall’impiego di conservanti

02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffq, tq e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

03 02 04 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 02 05 * altri prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

03 02 99 prodotti per trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell’industria tessile

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01 carniccio e frammenti di calce

04 01 02 rifiuti di calcinazione

04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

04 01 04 liquido di concia contenente cromo

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 rifiuti dell’industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 16 * tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione

05 01 03 * morchie da fondi di serbatoi

05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

05 01 05 * perdite di olio

05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07 * catrami acidi

05 01 08 * altri catrami

05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi

05 01 12 * acidi contenenti oli

05 01 13 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 15 * filtri di argilla esauriti

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17 bitume

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01 * catrami acidi

05 06 03 * altri catrami

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo

05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di acidi

06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso

06 01 02 * acido cloridrico

06 01 03 * acido fluoridrico

06 01 04 * acido fosforico e fosforoso

06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso

06 01 06 * altri acidi

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di basi

06 02 01 * idrossido di calcio

06 02 03 * idrossido di ammonio

06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio

06 02 05 * altre basi

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico

06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio

06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

06 05 02 * fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro

06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto

06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso del silicio e dei suoi derivati

06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi

06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02 scorie fosforose

06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell’azoto e della produzione di fertilizzanti

06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici e opacificanti

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)

06 13 03 nerofumo

06 13 04 * rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell’amianto

06 13 05 * fuliggine

06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 Rifiuti dei processi chimici organici

07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 01 08 * altri fondi e residui di reazione

07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 02 08 * altri fondi e residui di reazione

07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 02 13 rifiuti plastici

07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi

07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

07 02 17* rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 03 08 * altri fondi e residui di reazione

07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici

07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 04 08 * altri fondi e residui di reazione

07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti farmaceutici

07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 05 08 * altri fondi e residui di reazione

07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 06 08 * altri fondi e residui di reazione

07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 07 08 * altri fondi e residui di reazione

07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici

08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di inchiostri per stampa

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 16 * residui di soluzioni per incisione

08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 19 * oli dispersi

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17 * olio di resina

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01 * isocianati di scarto

09 Rifiuti dell’industria fotografica

09 01 rifiuti dell’industria fotografica

09 01 01 * soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa

09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 04 * soluzioni di fissaggio

09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio

09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 Rifiuti provenienti da processi termici

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 09 * acido solforico

10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile

10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14

10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose

10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25 rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 rifiuti dell’industria siderurgica

10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02 scorie non trattate

10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10 scaglie di laminazione

10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio

10 03 02 frammenti di anodi

10 03 04 * scorie della produzione primaria

10 03 05 rifiuti di allumina

10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria

10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria

10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 17 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi

10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02 * scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 03 * arsenato di calcio

10 04 04 * polveri dei gas di combustione

10 04 05 * altre polveri e particolato

10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 03 * polveri dei gas di combustione

10 05 04 altre polveri e particolato

10 05 05 * rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 03 * polveri dei gas di combustione

10 06 04 altre polveri e particolato

10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04 altre polveri e particolato

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 04 polveri e particolato

10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e secondaria

10 08 09 altre scorie

10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

10 08 13 rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14 frammenti di anodi

10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03 scorie di fusione

10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse, da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 09 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03 scorie di fusione

10 10 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05 polveri e particolato

10 11 09 * residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose

10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico

10 12 03 polveri e particolato

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06 stampi di scarto

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico

10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto

10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori

10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 05 * acidi di decappaggio

11 01 06 * acidi non specificati altrimenti

11 01 07 * basi di decappaggio

11 01 08 * fanghi di fosfatazione

11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11

11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite

11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 02 * fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi Marosite, goethite)

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro

11 03 02 * altri rifiuti

11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01 zinco solido

11 05 02 ceneri di zinco

11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

11 05 04 * fondente esaurito

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10 * oli sintetici per macchinari

12 01 12 * cere e grassi esauriti

12 01 13 rifiuti di saldatura

12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 16 * residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose

12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16

12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli

12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili

12 01 20 * corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12 01 21 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)

12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB

13 01 04 * emulsioni clorurate

13 01 05 * emulsioni non clorurate

13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici

13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07 * oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili

13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati

13 03 01 * oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB

13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori

13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili

13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori

13 04 oli di sentina

13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna

13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli

13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione

13 05 prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 03 * fanghi da collettori

13 05 06 * oli prodotti da separatori olio/acqua

13 05 07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua

13 05 08 * miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua

13 07 residui di combustibili liquidi

13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel

13 07 02 * benzina

13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)

13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 01 * fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione

13 08 02 * altre emulsioni

13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)

14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol

14 06 01 * clorofluorocarburi, +CFC, +FC

14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi

14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi di carta e cartone

15 01 02 imballaggi di plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi di vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04 * veicoli fuori uso

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 07 * filtri dell’olio

16 01 08 * componenti contenenti mercurio

16 01 09 * componenti contenenti PCB

16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)

16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13 * liquidi per freni

16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16 serbatoi per gas liquefatto

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, +CFC, +FC

16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui

alle voci 16 02 09 e 16 02 12

(1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 05 * rifiuti organici contenenti sostanze pericolose

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 03 07* mercurio metallico

16 04 esplosivi di scarto

16 04 01 * munizioni di scarto

16 04 02 * fuochi artificiali di scarto

16 04 03 * altri esplosivi di scarto

16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto

16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 01 * batterie al piombo

16 06 02 * batterie al nichel-cadmio

16 06 03 * batterie contenenti mercurio

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)

16 07 08 * rifiuti contenenti oli

16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 08 catalizzatori esauriti

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracNing catalitico (tranne 16 08 07)

16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori

16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

16 09 sostanze ossidanti

16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio

16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno

16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti

16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01

16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 06 * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio

17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose

17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05

17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto

17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto

17 08 materiali da costruzione a base di gesso

17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione

17 09 01 * rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 02 * rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03 * altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

18 02 Rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 10 * carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi

19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 15 * polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione

19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati

19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato

19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 01 rifiuti vetrificati

19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03 * fase solida non vetrificata

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 05 03 compost fuori specifica

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 07 Percolato di discarica

19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 residui di vagliatura

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni

19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua

19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 04 carbone attivo esaurito

19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 03 * fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

19 10 04 fluff – frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03

19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli

19 11 01 * filtri di argilla esauriti

19 11 02 * catrami acidi

19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi

19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 11 07 * rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi

19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01 carta e cartone

19 12 02 metalli ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi

19 12 04 plastica e gomma

19 12 05 vetro

19 12 06 * legno, contenente sostanze pericolose

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08 prodotti tessili

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 13 * solventi

20 01 14 * acidi

20 01 15 * sostanze alcaline

20 01 17 * prodotti fotochimici

20 01 19 * pesticidi

20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 29 * detergenti, contenenti sostanze pericolose

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (2)

(2) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 37 * legno contenente sostanze pericolose

20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metalli

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 02 terra e roccia

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.”.

Allegato IV

(articolo 44)

1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;

2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione);

3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;

4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;

5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;

6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;

7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);

8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);

9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);

10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.


DECRETO LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183(1)

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2020, n. 323.

Epigrafe

Premessa

ART. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

ART. 2 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno

ART. 3 Proroga di termini in materia economica e finanziaria

ART. 4 Proroga di termini in materia di salute

ART. 5 Proroga di termini in materia di istruzione

ART. 6 Proroga di termini in materia di università e ricerca

ART. 7 Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo

ART. 8 Proroga di termini in materia di giustizia

ART. 9 Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa

ART. 10 Proroga di termini in materia di agricoltura

ART. 11 Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

ART. 12 Proroga di termini in materia di sviluppo economico

ART. 13 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

ART. 14 Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

ART. 15 Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare

ART. 16 Proroga di termini in materia di sport

ART. 17 Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de L’Aquila – Casa Italia

ART. 18 Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa

ART. 19 Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

ART. 20 Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali

ART. 21 Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom

ART. 22 Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione europea

ART. 23 Entrata in vigore

Allegato 1

DECRETO LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 (1).

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2020, n. 323.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni urgenti in materia di innovazione tecnologica e, in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione europea, misure indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione, nonché di provvedere a dare immediata esecuzione alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea;

VISTA le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole “31 dicembre 2020”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
2. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019”;
b) al comma 4, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
4. All’articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
5. All’articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2022”.
6. All’articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 134 del 12 giugno 2018, possono essere espletate fino al 31 dicembre 2021.
8. All’articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.
9. Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell’articolo 243, commi 1 e 7, e dell’articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2020, che si trovano nell’impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more dell’adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.
10. In relazione alle conseguenze relative alle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per “Matera 2019” nonché per completare la rendicontazione, all’articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo la parola “2020” è sostituita dalla seguente: “2021 “;
b) al secondo periodo, la parola “2020” è sostituita dalla seguente: “2021 “;
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per l’anno 2021 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal presente comma per l’anno 2020.”.
11. All’articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola “2020” è sostituita dalla seguente: “2021 “.
12. All’articolo 76 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
13. All’articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero nell’eventuale atto di rinnovo”.
14. All’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell’attività informativa, le parole “Fino al 31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 gennaio 2022”.
15. All’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole “Fino al 31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 gennaio 2022”.
16. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo, le parole “Fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo” e, al terzo periodo, le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile 2021”.
17. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le parole “31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2021 “.
18. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ART. 2 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno

1. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
2. All’articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “fino al 31 dicembre 2020.” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021.”;
b) le parole “alla data del 31 ottobre 2020,” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 ottobre 2021,”.
3. All’articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “sono differiti al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “sono prorogati al 31 dicembre 2021 “.
4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l’eventuale annullamento dell’elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, entro il 31 marzo 2021, in una data stabilita dal prefetto di concerto con il presidente della corte d’appello. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 3 Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All’articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole “A decorrere dall’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Entro l’anno 2021”.
2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2019, 2020 e 2021 “.
3. All’articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° luglio 2021 “;
b) al comma 5, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021 “.
4. All’articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021 “.
5. All’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2022”.
6. All’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 “.
7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
8. Al comma 4, dell’articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
9. All’articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole “Agenzia delle entrate,” sono inserite le seguenti: “da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021,”, e dopo le parole “ogni altra disposizione necessaria” sono inserite le seguenti: “per l’avvio e”.
10. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al terzo periodo, le parole “Nel caso in cui” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui”.
11. All’articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da “può avvalersi” fino a “sei unità” sono sostituite dalle seguenti: “può conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”.

ART. 4 Proroga di termini in materia di salute

1. All’articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole “e per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, per l’anno 2020 e per l’anno 2021 “.
2. All’articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole “e 2020”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “, 2020 e 2021”.
3. All’articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, 2020 e 2021 “.
4. All’articolo 11, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole “Dall’anno 2021,” sono sostituite dalle seguenti: “Dall’anno 2022,”.
5. All’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2022 “.
6. All’articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Le procedure concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell’anno 2021 “.
7. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di ricerca, nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell’attuale situazione di straordinaria di emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in deroga all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi del personale addetto alle attività di ricerca, nonché di personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, proprie di ciascun Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Per garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei all’incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubblicato sul portale del Ministero della salute il 1° aprile 2020, è integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Restano iscritti nell’elenco nazionale i soggetti già inseriti nell’elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 5 Proroga di termini in materia di istruzione

1. Al comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole “entro l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro l’anno 2021” e le parole “dal 2020/2021 al 2022/2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”.
2. All’articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
3. All’articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “31 gennaio 2020” sono inserite le seguenti: “e successive proroghe” e le parole “per l’anno scolastico 2019/2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 “.
4. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021” e, in fine, è inserito il seguente periodo: “Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.”.
5. All’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° marzo 2021 “.

ART. 6 Proroga di termini in materia di università e ricerca

1. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole “e 2020-2021” sono sostituite dalle seguenti: “, 2020-2021 e 2021-2022.”.
2. All’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “a decorrere dall’anno accademico 2021/2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno accademico 2022/2023” e le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021 “;
b) al comma 2, le parole “a decorrere dall’anno accademico 2021/2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno accademico 2022/2023”.
3. All’articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “nel mese di luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021 “. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente comma pari a euro 16.179.552 per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 3, le parole “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020 e 2021” e le parole “, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “. Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell’università e della ricerca e, comunque, entro il 31 ottobre 2021 “;
b) all’articolo 3, comma 4, le parole “Con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Con uno o più decreti” e le parole “il 30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data di cui al comma 3”;
c) all’articolo 4, comma 4, le parole “Fino alla data indicata dal decreto di cui all’articolo 3, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla data di cui all’articolo 3, comma 3”;
d) all’articolo 4, comma 6, le parole “fino alla data indicata dal decreto di cui all’articolo 3, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data di cui all’articolo 3, comma 3”.
5. Il termine di cui all’articolo 238, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato all’anno 2021 limitatamente alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica al fine di permettere il regolare svolgimento della didattica a distanza.
6. Al comma 1 dell’articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “entro il 15 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 aprile 2021 “;
b) le parole “fino al 30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 luglio 2021”.
7. All’articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell’istruzione.

ART. 7 Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo

1. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021 “.
2. All’articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, alinea, le parole “2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019, 2020 e 2021”;
b) all’articolo 3:
1) al comma 3, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “;
2) al comma 5, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “;
c) all’articolo 4, comma 1, le parole “per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021 “.
4. Per favorire l’attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell’Istituto Luce Cinecittà, l’efficacia delle disposizioni attuative dell’articolo 183, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 8 luglio 2020, recante “Misure straordinarie per l’anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a séguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, è prorogata sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, le società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nell’Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale e lo statuto della società è adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla società si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato. L’Istituto Luce Cinecittà può assumere la forma giuridica di società per azioni e acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell’audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.
5. All’onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ART. 8 Proroga di termini in materia di giustizia

1. All’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021 “.
2. All’articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021 “.
3. All’articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “;
b) al comma 3, le parole “2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019, 2020 e 2021 “.
4. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
5. All’articolo 7, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole “30 settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021 “.

ART. 9 Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa

1. All’articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola “2020” è sostituita dalla seguente: “2021 “.
2. Al fine di consentire all’Agenzia Industrie Difesa di proseguire lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l’iscrizione nel Registro nazionale delle imprese di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l’iscrizione dell’Agenzia nel predetto registro è fissato al 31 dicembre 2021 e, conseguentemente, l’Agenzia continua a operare secondo quanto stabilito dall’articolo 30, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dall’articolo 16 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 10 Proroga di termini in materia di agricoltura

1. Il comma 2 dell’articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è sostituito dal seguente:
“2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021. “.
2. All’articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole “e il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “e il 21 giugno 2021” e le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021 “.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, l’Ente provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. All’articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
5. All’articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “fino all’accertamento definitivo dell’obbligo a carico dei beneficiari” sono sostituite dalle seguenti: “fino all’accertamento definitivo dell’obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021 “.
6. Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell’ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

ART. 11 Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

1. All’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole “nei successivi tre anni da tale data” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021 “.
2. All’articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “sino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2021 “.
3. All’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
4. All’articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
5. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d’imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.
6. All’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “quarantotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “cinquantaquattro mesi”;
b) al comma 7, le parole “e 11.200.000 euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, 11.200.000 euro per l’anno 2020 e 5.100.000 euro per l’anno 2021”.
7. All’articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “fino al 31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “fino alla scadenza del termine previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18”.
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5, 1 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.
10. All’articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All’onere derivante dall’attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni per l’anno 2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione” Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accontamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

ART. 12 Proroga di termini in materia di sviluppo economico

1. All’articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole “Per l’anno 2020,” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2020 e 2021,”.
2. All’articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole “entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79”, sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l’anno 2021, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato”;
b) al comma 6, le parole “entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo”, sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l’anno 2021, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato”.
3. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2021 “.
4. All’articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. La misura di cui al comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.”. All’articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole “nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l’anno 2020”, sono sostituite dalle seguenti “nei limiti delle risorse pari a 274 milioni di euro per l’anno 2020”.
5. All’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole “Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100.”.
6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
7. All’articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 22 è inserito il seguente: “22-bis. Per consentire agli enti competenti di procedere all’acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all’organizzazione delle gare per l’individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 è prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore.”.
8. All’articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole “1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2021 “;
b) il quarto periodo è soppresso;
c) al quinto periodo, dopo le parole “al presente comma” sono aggiunte le seguenti: “; la stessa Autorità, sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall’ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l’innovazione tecnologica, indicando altresì i relativi congrui tempi di implementazione”.
9. Al comma 2 dell’articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “con cadenza nell’esercizio 2020 o in esercizi precedenti” sono inserite le seguenti: “e nell’esercizio 2021 “;
b) le parole “sono erogate entro il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021 “;
c) le parole “entro il 30 settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2021”.

ART. 13 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
2. All’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole “Per gli anni 2019 e 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021 “.
b) al comma 6, le parole “Per gli anni 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021”;
c) al comma 18, primo periodo, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021” e al secondo periodo, le parole “Fino alla medesima data di cui al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021 “.
3. All’articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2022”;
b) al comma 4, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
4. All’articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 agosto 2021 “.
5. All’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “relative all’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “relative all’anno 2020 e all’anno 2021” e le parole “non oltre il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 luglio 2021 “.
6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell’anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell’articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
7. All’articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole “per l’esercizio 2020” sono inserite le seguenti: “e per l’esercizio 2021 “.
8. All’articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “entro tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi”.
9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto «Mantova Hub» nell’anno 2021, assicurando la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l’eliminazione delle interferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell’Unione europea in materia di contratti pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per l’anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto «Mantova Hub». La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell’Unione europea in materia di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all’integrale copertura finanziaria dell’intervento.
10. All’articolo 61, comma 21, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole “31 gennaio 2021” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione di quelle che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo di cui al comma 1, sono individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi. La consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.”.
11. All’articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conve1iito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2021 “.
12. All’articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “e fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021 “.
13. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
14. All’articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021”.
15. All’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “riscosse ai sensi dell’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, sono sostituite dalle seguenti “derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell’anno 2019 e, in relazione all’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.”.
16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l’attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) è autorizzata, nelle more dell’approvazione dell’Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di euro 1.776 milioni di euro.
17. Conseguentemente, R.F.I. S.p.A. è autorizzata a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma – Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonché ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti in favore dell’intervento di cui al primo periodo. Nell’aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma – – Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali, le risorse di cui al primo periodo possono essere rimodulate nell’ambito della programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti ivi previsti. Entro trenta giorni dall’avvio degli interventi relativi al secondo lotto costruttivo Verona – bivio Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette apposita informativa, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, fornendo indicazione degli interventi oggetto di rimodulazione o definanziamento.
18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19. Agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall’articolo 12, comma 4, secondo periodo.

ART. 14 Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. La disposizione di cui all’articolo 72, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021.
2. Per gli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio 2021 e del 30 settembre 2021 previsti dall’articolo 24, comma 4, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono prorogati, rispettivamente, al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2021.

ART. 15 Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare

1. All’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole “nella misura fino al 10 per cento nell’anno 2021, fino al 20 per cento nell’anno 2022, fino al 50 per cento nell’anno 2023, fino al 70 per cento nell’anno 2024 e del 100 per cento nell’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura fino al 10 per cento nell’anno 2022, fino al 20 per cento nell’anno 2023, fino al 50 per cento nell’anno 2024, fino al 70 per cento nell’anno 2025 e del 100 per cento nell’anno 2026”;
b) al quinto periodo, la parola “2025” è sostituita dalla seguente: “2026”;
c) al sesto periodo, la parola “2026” è sostituita dalla seguente: “2027”.
2. All’articolo 15-ter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
3. All’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
4. All’articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole “dal 2020 al 2024” sono sostituite dalle seguenti “dal 2021 al 2025”.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione per 200.000 di euro dall’anno 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

ART. 16 Proroga di termini in materia di sport

1. All’articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2021 “.
2. All’articolo 14, commi le 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021 “.

ART. 17 Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de L’Aquila – Casa Italia

1. All’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell’ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L’Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all’articolo 67-quater, comma 2, lettera a).”.

ART. 18 Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa

1. All’articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino a giugno 2021.”.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ART. 19 Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

ART. 20 Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali

1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all’ articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l’intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori, è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L’operatore può utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell’intervento da parte dell’operatore si applica l’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l’intervento di scavo di cui al comma 1 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all’ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all’ente titolare o gestore della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1 su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

ART. 21 Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom

1. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 della decisione stessa.

ART. 22 Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione europea

1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto, si applicano le definizioni previste dall’articolo 2, comma 2, lettere da n) a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall’articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall’articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall’articolo 1 del codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dall’articolo 2, lettera e), dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.
2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delle Autorità competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all’articolo 3, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che abbiano presentato alle medesime Autorità entro la data di entrata in vigore del presente decreto istanza per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività come intermediari di paesi terzi ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l’attività, possono continuare a operare sul territorio della Repubblica italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti e, con riferimento ai derivati aver the counter, nel rispetto dell’articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge. Resta fermo quanto previsto agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF.
3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi indicati operano nel territorio della Repubblica italiana in conformità alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi ai sensi del TUB e del TUF, nonché dell’articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2019. Agli stessi soggetti operanti nell’esercizio del diritto di stabilimento si applica l’articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge. Il riferimento alla data di recesso indicata nel citato articolo 8, ovunque ricorra, è sostituito dal riferimento alla data di scadenza del periodo di transizione. Durante il periodo di cui al comma 2 si applica l’articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019.
4. In caso di diniego dell’autorizzazione da parte delle Autorità competenti, con riferimento alle attività non autorizzate, i soggetti di cui al comma 2 cessano l’attività svolta in Italia, secondo modalità e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3.
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 assicurano ai clienti un’adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Le banche, le imprese di investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l’attività al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione dell’attività, anche se conseguente al diniego dell’autorizzazione di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all’estinzione anticipata.
6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l’attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall’Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all’articolo 26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall’impresa nel piano di cui al comma 7, lettera b). Della prosecuzione temporanea di tale operatività l’IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.
7. Le imprese di cui al comma 6:
a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;
b) presentano all’IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
c) trasmettono all’IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.
8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all’anno, dandone comunicazione scritta all’impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 193 del CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all’articolo 10, comma 8, del CAP.
10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l’esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
11. All’articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole “3 gennaio 2021 “, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021 “.

ART. 23 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


DL 20/10/2020, n. 129

DECRETO LEGGE 20 ottobre 2020, n. 129 (1)

Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2020, n. 260.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione in considerazione del protrarsi della predetta situazione di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1. Disposizioni in materia di riscossione

1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 1 e 2-ter, le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:
a) il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall’articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.».
2. All’articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 109,5 milioni di euro per l’anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l’anno 2020 e 210 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:
a) quanto a 275,8 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell’articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 72,8 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall’articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) quanto a 40,2 milioni di euro per l’anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l’anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 2. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

(GU n.178 del 16-7-2020 – Suppl. Ordinario n. 24)

Vigente al: 17-7-2020

Leggi: DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale


DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n.  23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Con il decreto – legge 8 aprile 2020, n. 23 (così detto “Decreto Liquidità”),  vengono emanate, al fine di contrastare  l’emergenza COVID-19, ulteriori misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

L’art. 10 del decreto impedisce di dichiarare lo stato di crisi di un’azienda fino alla fine dell’emergenza. Non è consentito alle aziende, finché l’emergenza sarà in atto, di avviare un procedimento finalizzato all’apertura del fallimento o di portare la propria realtà imprenditoriale verso lo stato di insolvenza. Con questa norma viene raggiunto un duplice obiettivo: il primo, impedire ulteriori pressioni sugli imprenditori e il ricorso in proprio in presenza di fattori straordinari, con il rischio annesso di dispersione del patrimonio produttivo. Il secondo, bloccare un aumento di istanze che potrebbero intasare i tribunali in situazioni di emergenza.

In pratica, Fallimenti e dichiarazioni di insolvenza bloccati fino alla fine dell’emergenza Covid-19.

In primo piano: EMERGENZA CORONAVIRUS

Dal comma 1 dell’art. 10 del decreto, si apprende che tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (R.D. 16 marzo 1942 n. 267 – Legge Fallimentare) e articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (DL 8 luglio 1999n. 270 – La nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza) depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

Tali disposizioni non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’art. 15, comma ottavo, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi (presentati nel periodo di cui al comma 1) fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (Decadenza dall’azione e computo dei periodi: (“Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto. Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”).

La presente norma si colloca nell’ambito dei provvedimenti adottati che hanno introdotto una serie di misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare si fa riferimento alle disposizioni attuative della decretazione di urgenza prodotta a partire dal decreto – legge 23 febbraio 2020 n. 6, ed inserite nei successivi D.P.C.M. e, da ultimo, al decreto–legge 17 marzo 2020, n.18, che intendono adottare misure a protezione della salute dei cittadini, a sostegno del sistema produttivo e a salvaguardia della forza lavoro. In particolare l’articolo in esame prevede al primo comma, che i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, presentati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, sono improcedibili, e al secondo comma una “sospensiva” nello stesso periodo dei termini di cui all’articolo 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Entrambe le disposizioni introducono misure eccezionali e temporanee con una durata limitata e sono tese, in ragione della straordinarietà della congiuntura sociale ed economica ad evitare procedure viziate da fattori estranei all’operato degli imprenditori e dei soggetti coinvolti ed interessati il cui svolgimento, oltretutto complesso in termini di accertamento delle dirette responsabilità, graverebbe sul funzionamento degli uffici giudiziari già compromesso dal protrarsi dello stato di emergenza.

Risulta indispensabile, per un periodo di tempo limitato sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all’apertura del fallimento e di procedure anch’esse fondate sullo stato di insolvenza. Ciò per una duplice ragione: da un lato per evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e per sottrarre gli stessi imprenditori alla drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato; dall’altro bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di funzionamento.

E’ stata quindi individuata una misura eccezionale e temporanea di durata ristretta ma a valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Un simile accertamento, invero, necessiterebbe di una procedura di accertamento che, nell’immediato e salvo il progressivo migliorarsi della situazione, determinerebbe un carico supplementare di lavoro per Tribunali già in situazione di emergenza.

Si è quindi optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni tali da non essere assoggettate alla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi ultimi un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni.

Allo scopo di evitare che tale blocco non venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della par condicio creditorum, il secondo comma della norma in commento prevede la sterilizzazione del periodo di blocco ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall’articolo 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per la proposizione delle azioni revocatorie.

Leggi: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23


DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18(1).

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

Il Decreto DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020. Le misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, sono state disciplinate nell’articolo 83 .

Nel nuovo testo viene inserita una precisazione circa l’estensione della sospensione anche ai procedimenti avanti alle Commissioni tributarie. Si segnala inoltre che l’articolo 83 sostituisce ed abroga i primi due commi del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, le cui disposizioni vengono ampliate e corrette.

L’Art. 83 “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare” prevede: • la conferma della sospensione di tutte udienze civili e penali (che si prevede siano rinviate d’ufficio a data successiva), che viene ora disposta per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (comma 1); • sempre dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, la sospensione della decorrenza di tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (equiparabile ad una sospensione feriale): – la sospensione riguarda anche i termini per la proposizione di atti introduttivi, di procedimenti esecutivi e di impugnazioni; – quando un termine computato a ritroso ricade nel periodo di sospensione la relativa udienza deve essere differita, in modo da consentire che il termine a ritroso cada dopo il periodo di sospensione (comma 2): • i procedimenti urgenti esenti dalla sospensione delle udienze e dei termini processuali(comma 3): – si tratta di un elenco piuttosto elaborato che non coincide con le esclusioni previste per l’applicazione del periodo feriale “estivo”.

Si segnalano, tra le altre, le materie di competenza del tribunale per i minorenni, i procedimenti cautelari riguardanti la tutela di diritti fondamentali della persona, i procedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione. Vengono infine contemplati “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”. – La dichiarazione di urgenza viene fatta dal capo dell’ufficio o dal giudice cui la causa è assegnata se già in corso, con decreto non impugnabile. – Nell’elenco dei procedimenti penali esenti dalla sospensione ricordiamo quelli di convalida dell’arresto o del fermo, quelli in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive (su richiesta espressa di procedere da parte di detenuti, imputati o dei loro difensori); • in ambito penale, nei procedimenti in cui opera la sospensione dei termini di cui comma 2, è prevista anche la sospensione della prescrizione e dei termini di cui agli artt. 303 e 308 c.p.c. (comma 4); • nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 viene confermata la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di adottare l’ampia serie di misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari (commi 6 e 7).

Ciò al fine di garantire le norme igienico-sanitarie previste dal precedente decreto (cfr. limitazione dell’accesso del pubblico e degli orari di apertura degli uffici giudiziari, utilizzo di mezzi di comunicazione telefonica o telematica, celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze pubbliche); • dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 viene confermato l’obbligo di depositare gli atti solo telematicamente (anche con riferimento agli atti introduttivi) negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito. Anche il contributo unificato deve essere versato con modalità telematica (comma 11); • ove possibile, è stabilita la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare tramite videoconferenze o con collegamenti da remoto (comma 12); • modalità telematiche per comunicazioni e notificazioni di avvisi e provvedimenti adottati nei procedimenti penali (comma 13); • dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 viene inoltre confermata la sospensione dei termini anche per le attività dei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie (comma 20).

In materia di giustizia amministrativa, il nuovo Decreto ha inserito le disposizioni nell’articolo 84 (e non più 80). L’Art. 84 “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa” stabilisce: • la sospensione dall’8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi dei termini relativi al processo amministrativo (con rinvio a data successiva delle udienze pubbliche e camerali relative ai procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo (comma 1). Inoltre, nello stesso periodo, i procedimenti cautelari, promossi o pendenti, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020; • dal 6 al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione (sia in udienza camerale che in udienza pubblica), passano in decisione (senza discussione orale e sulla base degli atti depositati), purché le parti costituite abbiano depositato richiesta in via congiunta entro due giorni liberi prima dell’udienza (termine perentorio).

Assieme alla richiesta è prevista la facoltà per le parti di depositare brevi note (comma 2); • dall’8 marzo al 30 giugno 2020, le autorità competenti dovranno adottare opportune misure organizzative (cfr. limitazioni dell’accesso e degli orari degli uffici giudiziari, il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020), per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e contrastare l’emergenza epidemiologica al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone (comma 3); • dal 15 aprile 2020 al 30 giugno 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Facoltà per le parti di presentare brevi note fino a due giorni prima della trattazione (comma 5) • il giudice delibera in camera di consiglio anche mediante collegamenti da remoto (comma 6); • remissione in termini e sospensione della prescrizione e decadenza a causa di provvedimenti per contrastare l’emergenza sanitaria che abbiano: – comportato decadenza delle parti da facoltà processuali; – impedito l’esercizio dei diritti delle parti. (commi 7 e 8); • nei procedimenti rinviati non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020 (comma 9).

Si ricorda infine che l’articolo 85, riguardante le misure urgenti in materia di giustizia contabile, stabilisce che gli artt. 83 e 84 si applicano anche all’ attività della Corte dei conti, in quanto compatibili e non in contrasto con la disciplina specifica introdotta con l’art. 85 stesso.

Leggi: DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18


Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 – Misure evoluzione Coronavirus (COVID-19)

In relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus (COVID-19) il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto del 4 marzo 2020 valido su tutto il territorio nazionale.

Leggi: Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 04 03 2020


Decreto Ministero dell’Interno del 18.12.2017

Decreto del Ministero dell’Interno sulla disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata

Leggi: DECRETO 18 dicembre 2017 Notifiche tramite PEC


Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali

Approvato il nuovo Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2018

Testo del Regolamento DECRETO ottobre 2017, Regolamento visite fiscali


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. 194

Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente.
(GU n.5 del 8-1-2015)
Vigente al: 23-1-2015

Premessa

Art. 1. Subentro alle anagrafi tenute dai comuni

Art. 2. Dati contenuti nell’ANPR e modalità di conservazione

Art. 3. Garanzie e misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali

Art. 4. Servizi resi disponibili dall’ANPR ai Comuni

Art. 5. Servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni

Art. 6. Accesso all’ANPR da parte del cittadino

Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

Allegato A – Piano per il graduale subentro dell’ANPR alle Anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni e modalità di subentro

Allegato B – Campi relativi ai dati contenuti nell’ANPR

Allegato C

Allegato D

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, il comma 6, lettere a) e b) del medesimo articolo 62;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante “Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti”, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, recante “Regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull’anagrafe e il censimento degli italiani all’estero”;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale;
Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;
Visti il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, l’articolo 13 che disciplina il Programma Statistico europeo, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il Regolamento (CE) n. 322/1997 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee;
Visto il Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo alle statistiche demografiche europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, recante “Approvazione del Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica” e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, lettera c)”;
Visto l’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, recante “Disposizioni per la prima attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)”;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
Sentito l’Istituto Nazionale di Statistica, che si è espresso con pareri del 26 febbraio 2014 e del 12 giugno 2014;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso con nota in data 17 aprile 2014;
Acquisita l’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale;
Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 5 agosto 2014;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 settembre 2014;
Su proposta del Ministero dell’interno, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Subentro alle anagrafi tenute dai comuni
1. L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni secondo il piano di subentro e le modalità, idonee a garantire l’integrità, l’univocità e la sicurezza dei dati, descritti nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Nel subentro sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate in formato elettronico.
2. I dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del subentro sono sottoposti ai seguenti controlli formali da parte del Ministero dell’interno:
a) validazione del codice fiscale previo confronto con l’anagrafe tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
b) verifica di congruità con i dati contenuti nell’ANPR al momento del subentro.
3. Il Ministero dell’Interno e l’Istituto nazionale di statistica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definiscono standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualità dei dati registrati nell’ANPR nella fase di subentro.
4. L’ANPR rende disponibile ai comuni, a seguito del subentro, i dati necessari all’allineamento delle banche dati eventualmente conservate dagli stessi.
Art. 2
Dati contenuti nell’ANPR e modalità di conservazione
1. Nell’ANPR sono contenuti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, i dati dei cittadini italiani residenti all’estero, registrati dai Comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, nonché il domicilio digitale, di cui all’articolo 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I campi relativi ai dati di cui al comma 1 sono descritti nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. L’ANPR conserva le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse.
4. L’ANPR conserva, in una distinta sezione, le schede anagrafiche relative alle persone cancellate.
Art. 3
Garanzie e misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. I dati contenuti nell’ANPR sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati descritte nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, adottate nel quadro delle più ampie misure di cui agli articoli da 31 a 36 e all’allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell’ANPR, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il Ministero dell’interno, il quale provvede alla conservazione, alla comunicazione dei dati, nonché all’adozione delle misure di sicurezza di cui al comma 1.
3. Il sindaco, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è titolare del trattamento dei dati di propria competenza, limitatamente alla registrazione dei dati stessi.
4. La società di cui all’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è designata responsabile del trattamento dei dati dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 196, del 2003.
Art. 4
Servizi resi disponibili dall’ANPR ai Comuni
1. L’ANPR rende disponibili ai Comuni per i quali è completato il subentro di cui all’articolo 1, i servizi descritti nell’Allegato D, che costituisce parte integrante del presente regolamento, secondo le modalità indicate nell’Allegato C.
Art. 5
Servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli organismi che erogano pubblici servizi, fruiscono dei servizi di cui all’Allegato D, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, secondo le modalità indicate nell’Allegato C.
2. L’ANPR rende disponibili all’Istituto nazionale di statistica, mediante i servizi previsti nell’Allegato D, i dati di cui all’articolo 2, concernenti la popolazione, il movimento naturale e i trasferimenti di residenza, necessari alla produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica, nel rispetto della normativa nazionale e della legislazione dell’Unione Europea.
3. Il Ministero dell’interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici verifica i presupposti e le condizioni di legittimità dell’accesso ai servizi di cui al presente articolo.
4. Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo altresì agli elenchi di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell’accesso ai dati è svolta dal sindaco.
Art. 6
Accesso all’ANPR da parte del cittadino
1. Il cittadino registrato nell’ANPR può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 presso gli uffici anagrafici, anche consolari, ovvero tramite sito web dell’ANPR, in modalità diretta e sicura, e previa identificazione informatica ai sensi dell’articolo 64 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 e trasmissione dei dati in modalità protetta.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi
Il Ministro dell’interno
Alfano
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne – Prev. n. 3258
Allegato A
Piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni e modalità di subentro
A) Piano per il graduale subentro.
Il Piano per il graduale subentro (nel seguito “Piano”) riguarda la progressiva migrazione delle basi dati comunali (APR ed AIRE) verso la base dati centrale ANPR.
Al fine di garantire la predisposizione della base di dati da utilizzare per la migrazione dei Comuni, l’ANPR è preliminarmente popolata con i dati presenti nelle partizioni della stessa, corrispondenti ai sistemi informativi INA e AIRE, attualmente ubicate presso il Centro Nazionale dei Servizi (CNSD) e i Servizi Informativi e Elettorali (SIE) del Ministero dell’Interno.
Tale popolamento iniziale anticipa la fase di validazione dei dati che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale (cognome e nome; sesso; luogo e data di nascita), previo confronto con l’anagrafe tributaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e la verifica di congruità a livello nazionale.
Il Comune riceverà la segnalazione di eventuali anomalie rilevate che dovrà rimuovere utilizzando le proprie applicazioni e provvedendo ad un nuovo invio dei dati con le modalità attualmente previste nell’ambito dei sistemi INA ed AIRE.
Il Piano individua su base mensile, a decorrere dal completamento di tale popolamento iniziale, i comuni che avviano la migrazione delle proprie banche dati APR ed AIRE locali verso l’ANPR, previo assolvimento dell’obbligo di revisione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
I comuni sono individuati sulla base di criteri di distribuzione geografica e di dimensione demografica, descritti nel seguito, assicurando un popolamento medio mensile di 8.000.000 di soggetti residenti, per dieci periodi della durata di 30 giorni ciascuno.
La pianificazione è cadenzata per settimane, secondo il piano seguente.
Settimana dalla 1 alla 20: comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, individuati, per ciascuna settimana, secondo i criteri di distribuzione geografica e dimensione demografica, espressi dai seguenti valori percentuali:
================================================
Distribuzione geografica |Dimensione demografica
================================================
Nord: 56 %                         |fino a 5.000 abitanti: 70 %
Centro:12 %                       |tra 5.001 e 20.000 abitanti: 24%
Sud e isole: 32 %               |tra 20.001 e 100.000 abitanti: 6%
Settimana dalla 21 alla 24: comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 200.000 abitanti, individuati, per ciascuna settimana, secondo il criterio di distribuzione geografica e degli ulteriori criteri riferiti al grado di informatizzazione e all’uniformità dei sistemi informativi.
Settimana dalla 25 alla 32: comuni di città metropolitane, individuati, per ciascuna settimana, secondo criteri riferiti al grado di informatizzazione e all’uniformità dei sistemi informativi.
La durata delle procedure di subentro per ogni comune è stimata in due settimane, di cui la prima è dedicata agli invii e la seconda al completamento delle elaborazioni.
Il comune trasmette i dati relativi alle posizioni informatizzate anagrafiche pregresse e alle schede archiviate alla data di inizio del subentro, dopo il completamento dell’invio dei dati relativi alla popolazione residente.
B) Modalità di subentro.
Il Piano di subentro è pubblicato sul sito del Ministero dell’interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sono pubblicati:
• l’elenco dei Comuni che dovranno migrare le proprie banche dati (APR), con indicazione della data in cui, per ciascun Comune, è previsto l’avvio delle operazioni di subentro. L’elenco è reso disponibile con congruo anticipo rispetto all’avvio delle suddette operazioni e può essere oggetto di aggiornamento con cadenza mensile;
• le specifiche tecniche e le relative modalità per l’utilizzo dei servizi di cui all’allegato D, compresi quelli che i Comuni devono utilizzare per inviare i dati contenuti nelle proprie APR, nonché le relative modalità di invio. Tali informazioni sono rese disponibili almeno centoventi giorni prima dell’avvio operativo del Piano di subentro.
I dati inviati dai comuni al fine del subentro sono sottoposti ai seguenti controlli formali:
a) verifica di conformità del messaggio allo standard definito dal Ministero dell’Interno e pubblicato nel sito WEB di ANPR;
b) validazione del codice fiscale previo confronto con l’anagrafe tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
c) verifica di congruità con i dati contenuti nell’ANPR al momento del subentro.
Il sistema segnala al comune le anomalie relative al codice fiscale e le altre eventuali anomalie ed incongruenze mediante un apposito messaggio.
Il sistema invia al comune, via posta elettronica certificata, un apposito messaggio di conferma del subentro con indicazione di data e ora.
Il comune risolve le anomalie e le incongruenze segnalate entro trenta giorni, utilizzando i servizi di registrazione dati di cui all’allegato D.
ALLEGATO B
CAMPI RELATIVI AI DATI CONTENUTI NELL’ANPR
A) SCHEDA INDIVIDUALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA
– Codice comunale identificativo di individuo – Denominazione indirizzo
– Numero civico (N)
– Codice fiscale – Scala o corte
– Comune – Interno
– Cognome – Numero isolato
– Nome – Domicilio digitale
– Paternità – Indirizzo estero
– Maternità – Motivo Cancellazione /Reiscrizione
– Luogo Nascita
– Atto Nascita – Descrizione Motivo Cancellazione /Reiscrizione
– Data Nascita
– Sesso – Data Cancellazione/ Reiscrizione
– Stato Civile
– Cognome Coniuge – Motivo Mutazione
– Nome Coniuge – Descrizione Motivo Mutazione
– Data matrimonio
– Luogo matrimonio – Data Mutazione
– Atto matrimonio – Numero pratica
– Ordine del matrimonio – Data perfezionamento pratica
– Data morte coniuge – Data morte
– Luogo morte coniuge – Luogo morte
– Atto morte coniuge – Atto di morte
– Ordine del matrimonio precedente la vedovanza – Anno censimento
– Sezione censimento
– Data sentenza divorzio – Numero foglio censimento
– Numero sentenza divorzio – Numero Carta d’Identità
– Ordine del matrimonio precedente il divorzio – Data Rilascio Carta d’Identità
– Estremi del permesso di soggiorno
– Cittadinanza
– Data prima iscrizione – Lista elettorale
– Motivo iscrizione – Lista di leva
– Numero pratica – Titolo di studio
– Data perfezionamento pratica – Posizione nella professione/condizione non professionale
– Data decorrenza indirizzo
– Specie indirizzo
– Codice identificativo di toponimo
B) SCHEDA DI FAMIGLIA DEI RESIDENTI IN ITALIA
Comune
Provincia Per ogni familiare:
Data costituzione Progressivo d’ordine
Motivo costituzione Relazione di parentela
Data eliminazione Cognome
Motivo eliminazione Nome
Intestatario famiglia Sesso
Data intestatario famiglia Paternità
Cognome tutore intestatario Maternità
minorenne Luogo Nascita
Nome tutore intestatario minorenne Data Nascita
Data decorrenza indirizzo Atto Nascita
Specie indirizzo Stato Civile
Denominazione indirizzo Cittadinanza
Numero civico (N) Data matrimonio
Scala o corte Luogo matrimonio
Interno Cognome Coniuge
Numero isolato Nome Coniuge
Frazione Atto matrimonio
Anno censimento Data morte coniuge
Sezione censimento Luogo morte coniuge
Numero foglio censimento Atto morte coniuge
Numero di componenti minorenni presenti nella scheda di famiglia Data sentenza divorzio
Numero sentenza divorzio
Professione/condizione non professionale
Anno censimento
Sezione censimento
Numero foglio censimento
C) SCHEDA DI CONVIVENZA DEI RESIDENTI IN ITALIA
Comune Maternità
Provincia Luogo Nascita
Specie della convivenza Data Nascita
Denominazione della convivenza Atto Nascita
Responsabile della convivenza Stato Civile
Data responsabile convivenza Cittadinanza
Data decorrenza indirizzo Data matrimonio
Specie indirizzo Luogo matrimonio
Denominazione indirizzo Cognome Coniuge
Numero civico (N) Nome Coniuge
Scala o corte Atto matrimonio
Interno Data morte coniuge
Numero isolato Luogo morte coniuge
Frazione Atto morte coniuge
Anno censimento Data sentenza divorzio
Sezione censimento Numero sentenza divorzio
Numero foglio censimento Professione/condizione non professionale
Per ogni convivente:
Progressivo d’ordine convivenza Anno censimento
Cognome Sezione censimento
Nome Numero foglio censimento
Sesso
Paternità
D) SCHEDA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
codice famiglia data arrivo nel consolato
codice territorio estero di residenza anno espatrio
codice consolato di residenza comune estremi nascita
provincia/contea anno estremi nascita
c.a.p. serie estremi nascita
località parte estremi nascita
indirizzo numero estremi nascita
numero civico data stato civile
presso comune stato civile
cognome territorio estero stato civile
nome luogo stato civile
data nascita comune registrazione stato civile
codice iscrizione anno registrazione stato civile
comune nascita serie registrazione stato civile
luogo nascita parte registrazione stato civile
territorio estero nascita numero registrazione stato civile
stato civile titolo di studio
codice sesso attualmente disoccupato
codice relazione parentela posizione professionale
comune iscrizione settore di attività
data iscrizione codice fiscale
motivo iscrizione tipo elettore
iniziativa iscrizione data inizio istruttoria
iniziativa aggiornamento data fine istruttoria
individuazione comune di iscrizione flag stato istruttoria
comune di provenienza documenti espatrio
territorio estero di provenienza note
cognome coniuge

E) ULTERIORI CAMPI RELATIVI A DATI DI SERVIZIO
Nell’ANPR sono altresì contenuti gli ulteriori campi relativi ai dati di servizio necessari a garantire l’interoperabilità con le banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché con le banche dati comunali, ai fini dell’esercizio delle funzioni di competenza.
ALLEGATO C
Misure di sicurezza
Il presente allegato descrive le caratteristiche della piattaforma e le misure adottate per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati scambiati e conservati, la sicurezza dell’accesso ai servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate, in conformità agli articoli 64, comma 2 e 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Per le predette finalità, l’ANPR è dotata di:
• un sistema di Identity & Access Management per l’identificazione dell’utente e della postazione, la gestione dei profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle operazioni;
• un sistema di tracciamento e di conservazione dei dati di accesso alle componenti applicative e di sistema;
• sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi erogati dalla base dati;
• un sistema di log analysis per l’analisi periodica dei file di log, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate eventi potenzialmente anomali e di segnalarli al Ministero dell’interno tramite funzionalità di alert;
• una Certification Authority;
• sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni;
• sistemi e servizi di Disaster Recovery.
Il piano di continuità operativa di cui all’articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, espliciterà le procedure relative ai sistemi ed ai servizi di backup e di Disaster Recovery.
1. Infrastruttura fisica
L’infrastruttura di ANPR è installata nella sede della Società di cui all’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (nel seguito “la Società”) ed è gestita dalla Società stessa.
I locali sono sottoposti a videosorveglianza continua e sono protetti da qualsiasi intervento di personale esterno, ad esclusione degli accessi necessari a garantire la continuità operativa del sistema.
Qualsiasi altra operazione manuale è consentita solo a personale autorizzato dal Ministero dell’interno.
La suddetta infrastruttura, oltre alle componenti di sicurezza, comprende i sistemi e le basi dati di cui al punto 4.1 dell’allegato al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 23 agosto 2013, n. 109.
2. Accesso alla base dati
L’accesso nell’ANPR avviene in condizioni di pieno isolamento operativo e di esclusività, in conformità ai principi di esattezza, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
I sistemi di sicurezza garantiscono che l’infrastruttura di produzione sia logicamente distinta dalle altre infrastrutture della Società e che l’accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato, esclusivamente da parte di personale autorizzato dal Ministero dell’interno, e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attività eseguita.
L’ANPR invia e riceve le comunicazioni in modalità sicura, su rete di comunicazione SPC ovvero, tramite Internet, mediante protocollo SSL per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche.
Le modalità di accesso da parte dei comuni, delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi si applicano fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2.1 Accesso dei comuni
L’accesso dei comuni all’ANPR avviene tramite sito web o mediante web service.
Accesso del comune tramite sito web dell’ANPR.
I requisiti di sicurezza prevedono il riconoscimento dell’operatore e della postazione, autorizzata dal comune, e dotata dei seguenti dispositivi:
• certificato identificativo, riferito alla postazione, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority;
• smart-card dedicata e personale, e relativo lettore, con certificato client di autenticazione, intestato all’operatore, emesso dalla Certification Authority.
L’infrastruttura di Identity & Access Management garantisce l’autenticazione dell’utente e la verifica dei diritti di accesso dello stesso alle varie risorse, in base al relativo profilo autorizzativo.
L’operatore accede dalla postazione certificata autenticandosi tramite certificato client.
La postazione è identificata mediante la connessione del browser dell’utente a un indirizzo gestito da un apparato di sicurezza specializzato, che verifica la validità del certificato identificativo della postazione e, in caso di esito positivo, la validità del certificato client.
Il sistema di Identity & Access management autorizza l’utente in base al profilo assegnato ed effettua i controlli formali sui messaggi ricevuti.
Il sistema di tracciamento conserva le informazioni relative alla associazione utente – postazione – dati acceduti, inclusi i riferimenti temporali.
Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta da parte degli organi competenti.
Tutte le operazioni effettuate sono tracciate e conservate.
Accesso del comune mediante web service.
I requisiti di sicurezza prevedono:
• il certificato identificativo, riferito alla postazione, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority;
• il riconoscimento dell’operatore tramite la userid e password utilizzata per accedere ai servizi dei sistemi informativi comunali, che garantiscono l’autenticazione dell’utente e la verifica dei diritti di accesso dello stesso alle varie funzionalità applicative;
• il certificato identificativo, riferito al server ospitante l’applicazione che utilizza il web service, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority.
• L’operatore accede autenticandosi tramite la userid e la password utilizzata per accedere ai servizi dei sistemi informativi comunali.
• Per garantire il riconoscimento dell’operatore e della postazione, autorizzata dal comune, nonché l’integrità dei dati, i messaggi inviati prevedono:
• identificativo postazione firmato con il certificato di postazione;
• identificativo utente;
• firma dell’intero messaggio mediante il certificato che identifica il server comune secondo i meccanismi standard della ws security.
Alla ricezione del messaggio, ANPR verifica la firma del messaggio ed il sistema di Identity & Access management verifica la validità dell’identificativo della postazione, nonché l’esistenza dell’utente e la rispondenza dell’operazione richiesta in base al profilo assegnato; in caso di esito positivo, ANPR elabora il messaggio.
Il sistema di tracciamento conserva le informazioni relative all’associazione utente – postazione – dati acceduti, inclusi i riferimenti temporali.
Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta da parte degli organi competenti.
Tutte le operazioni effettuate sono tracciate e conservate.
Il comune garantisce l’adeguamento delle applicazioni alle regole di sicurezza descritte.
2.1.1 Registrazione degli utenti ed assegnazione degli strumenti di sicurezza
L’infrastruttura di Identity e Access Management censisce direttamente le utenze, accogliendo flussi di autenticazione e di autorizzazione, per l’assegnazione delle credenziali, secondo la seguente procedura:
a) il sindaco o suo delegato individua gli operatori comunali preposti all’accesso all’ANPR e ne comunica i nominativi al Ministero dell’interno, evidenziando gli operatori che saranno titolari di smart-card;
b) sulla base della comunicazione di cui al punto a), la società registra nel sistema di Identity e Access Management gli operatori comunali ed emette le smart-card richieste, e le trasmette alle Prefetture;
c) la società predispone i plichi che contengono i PIN/PUK e li trasmette ai comuni;
d) le Prefetture consegnano al sindaco le smart-card;
e) il sindaco individua l’Amministratore locale della sicurezza e, tramite la propria smart-card personale ed una specifica applicazione, registra le generalità della persona individuata, gli consegna la smart card e il plico con i PIN/PUK, associa alla persona il ruolo di Amministratore locale della sicurezza, in possesso delle autorizzazioni descritte di seguito;
f) il sindaco comunica al Ministero dell’interno il nominativo dell’Amministratore locale della sicurezza, assicurando l’avvenuta consegna dei dispositivi;
g) l’Amministratore locale della sicurezza accede con la propria smart-card ad un’apposita applicazione dedicata alla gestione degli operatori comunali, consegna le smart-card e le relative buste con i PIN/PUK a ciascuno dei soggetti indicati dal sindaco ai sensi della lettera a), assegna i profili per l’accesso alle applicazioni, revoca le autorizzazioni, blocca le smart-card, richiede nuove smart-card in caso di impossibilità di utilizzo di quella assegnata, registra nuovi operatori comunali, prenotando contestualmente la relativa smart-card che sarà successivamente recapitata dalla società, con modalità analoghe a quelle descritte al punto d);
h) il sindaco accede alla stessa applicazione, può effettuare tutte le operazioni previste per l’Amministratore locale della sicurezza nonché la revoca delle autorizzazioni.
Tutte le funzionalità di sicurezza descritte ai punti precedenti sono disponibili all’interno di un’apposita Web application, cui si accede con autenticazione forte e canale sicuro: la smart-card, pertanto, deve essere necessariamente richiesta per l’Amministratore locale della sicurezza, oltre che per gli operatori comunali che avranno accesso al sito Web di ANPR.
Tramite la suddetta applicazione sono distribuiti i certificati che saranno utilizzati per il riconoscimento delle postazioni.
La gestione e la conservazione della smart-card è di esclusiva responsabilità dell’operatore cui è assegnata, mentre la gestione e la conservazione del certificato che identifica la postazione, memorizzato internamente ad essa, è di responsabilità di un dipendente del Comune appositamente individuato quale responsabile del certificato stesso. La non esportabilità di questo certificato dalla postazione è garantita dalla presenza di un codice PIN, generato in fase di installazione sulla specifica postazione destinataria, la cui conservazione è di esclusiva responsabilità del suddetto dipendente.
Per la gestione dei processi autorizzativi, sono previsti i seguenti ruoli amministrativi, suddivisi tra gli attori del sistema:
a) Amministratore di Infrastruttura;
b) Amministratore Applicativo;
c) Amministratore Centrale della Sicurezza;
d) Amministratori locali;
e) Amministratore di primo livello (Sindaco o suo delegato);
f) Amministratore di secondo livello (Amministratore locale della sicurezza);
g) Amministratore della postazione (responsabile dei certificati di postazione).
I primi due ruoli sono attribuiti a personale della Società dalla stessa individuato e comunicato al Ministero dell’interno.
Il terzo ruolo è attribuito al personale del Ministero dell’interno.
2.2 Accesso delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi
L’accesso delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi all’ANPR avviene tramite sito web o mediante web service.
Per l’accesso tramite sito web, i requisiti di sicurezza prevedono il riconoscimento dell’operatore e della postazione, autorizzata dalla pubblica amministrazione o dall’ente, sulla base del Sistema di Identità Federata, (che contempla anche l’identificativo dell’operatore e l’indirizzo IP della postazione), che consente il controllo degli accessi ai soli servizi di consultazione ed estrazione.
Nel modello di sicurezza dell’Identità Federata, nell’ambito dell’Access & Facility Management, alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi sono demandate le funzioni di autenticazione e di autorizzazione, all’interno di profili prestabiliti, assumendo rispettivamente i ruoli di Identity Provider e Attribute Authority, in conformità al modello GFID dell’Agenzia per l’Italia Digitale e mediante l’adozione di soluzioni tecnologiche che garantiscano il tracciamento sia dell’Identity Provider sia dell’operatore.
Le operazioni effettuate presso la postazione sono registrate nel sistema di Identity e Access Management, che registra le informazioni di autenticazione e gli attributi e li utilizza per verificare i diritti di accesso all’informazione e per alimentare il sistema di tracciamento.
Per l’accesso tramite web service, si utilizzano i meccanismi propri del pattern di sicurezza che consente, ove richiesto, di trasferire, ai fini del tracciamento, oltre all’identificativo dell’ente anche l’identificativo dell’utente finale e l’indirizzo IP della sua postazione. Il server applicativo viene identificato tramite apposito certificato.
3. Sistema di monitoraggio dei servizi
Il Ministero dell’interno, attraverso l’infrastruttura di cui al paragrafo 1, eroga i servizi di cui all’allegato D e assolve le funzionalità di sicurezza descritte nel presente allegato, nel rispetto delle specifiche tecniche elaborate dalla Società e approvate dal Ministero.
Per il monitoraggio dei servizi, il Ministero dell’interno si avvale di uno specifico sistema, ubicato nel Centro Nazionale per i Servizi Demografici del Ministero dell’interno (CNSD), presso il quale sono installate apposite consolle di controllo, utilizzate esclusivamente da personale autorizzato dal Ministero dell’interno per l’accesso in sola visualizzazione.
La visualizzazione completa dello stato del servizio e dell’infrastruttura tecnologica che lo supporta avviene mediante:
a) vista c.d. “ad albero” dei servizi che rendono disponibili le seguenti informazioni:
• lista dei servizi erogati (nome, descrizione, codifica, etc.);
• infrastruttura tecnologica che ospita i servizi erogati con il dettaglio dei servizi tecnici che li compongono;
• allarmi associati alle risorse infrastrutturali dei servizi tecnici che hanno impatto sui servizi erogati;
• eventuali ticket di incidenti aperti dalla Società di cui all’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la gestione e la risoluzione degli allarmi.
b) vista di alto livello con rappresentazione, sia real time sia giornaliera, dell’andamento dello stato dei servizi erogati e dei relativi indicatori di disponibilità (eventi di infrastruttura, eventi da sonde end-to-end, ticket di incidenti);
c) rappresentazione dell’andamento della produzione dei servizi, in funzione dei livelli di autorizzazione definiti dal Ministero dell’interno, anche in termini di analisi delle interazioni del sistema con i soggetti che accedono (comuni, pubbliche amministrazioni, ed altri enti) e degli scostamenti dal trend, compresi report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema.
4. Protezione da attacchi informatici
Al fine di protezione dei sistemi operativi da attacchi informatici, eliminando le vulnerabilità, si utilizzano:
a) in fase di configurazione, procedure di hardening finalizzate a limitare l’operatività alle sole funzionalità necessarie per il corretto funzionamento dei servizi;
b) in fase di messa in esercizio, oltre che ad intervalli prefissati o in presenza di eventi significativi, processi di vulnerability assessment and mitigation nei software utilizzati e nelle applicazioni dei sistemi operativi;
c) piattaforma di sistemi firewall e sonde anti-intrusione.
Allegato D
Servizi dell’ANPR
Il presente allegato descrive i servizi che ANPR assicura ai soggetti che accedono.
Le richieste di servizio sono elaborate in file XML o altri formati aperti.
La risposta del sistema può avere formato XML, ASCII o PDF o altri formati aperti.
I servizi sono erogati in modalità web service ovvero attraverso una web application fruibile dal sito internet della ANPR.
A) Servizi ai Comuni
A.1) Registrazione dei dati.
I servizi di registrazione consentono le operazioni di modificazione dei dati di competenza del comune, in tempo reale.
In risposta alla richiesta dell’operatore, in assenza di errore dell’operazione, il sistema invia la conferma di modificazione del dato ad un protocollo riferito all’operazione; in caso di errore, il comune riceve un avviso di esito negativo, con indicazione della causa.
Al comune è, inoltre, resa disponibile la consultazione delle operazioni richieste, del relativo esito, e dei relativi messaggi di conferma e di errore, per intervalli temporali, con le seguenti modalità:
• l’esito di un’operazione di registrazione è disponibile per un anno;
• gli eventi notificati al comune sono disponibili per centottanta giorni.
A. 2) Consultazione ed estrazione.
I servizi di consultazione consentono di interrogare l’ANPR per i dati di competenza, secondo i seguenti parametri:
• per campi o combinazioni di campi;
• per tipo di operazione;
• per intervalli temporali.
In esito alla richiesta, il sistema comunica il numero progressivo e la data della risposta; in presenza di errori nella richiesta, il sistema comunica l’esito negativo, con indicazione della causa.
I servizi di estrazione consentono al Comune di estrarre i dati di ANPR di propria competenza con modalità analoghe a quelle descritte per i servizi di consultazione; in alternativa, il Comune può fornire ad ANPR una lista di soggetti per i quali ANPR restituirà in risposta i dati previsti per il tipo di estrazione prescelto dal Comune.
L’esito delle operazioni di consultazione ed estrazione è disponibile per trenta giorni.
L’esito delle richieste di consultazione non esaudite in tempo reale è disponibile per trenta giorni.
A. 3) Certificazione.
I servizi di emissione delle certificazioni anagrafiche di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché all’articolo 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono erogati ai Comuni secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le richieste di certificazione sono esclusivamente di tipo puntuale e sono evase contestualmente.
In presenza di errore nella richiesta di emissione, il sistema comunica l’esito negativo, con indicazione della causa.
A. 4) Invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
L’ANPR rende disponibile il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che pervengono ai comuni con le modalità tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Con il medesimo servizio di invio del certificato di morte di cui al citato articolo 74, è altresì inoltrata la denuncia della causa di morte di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
A. 5) Servizi accessori.
I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle operazioni richieste.
Comprendono, in particolare:
• il servizio di notifica dell’esito delle operazioni e degli eventi di competenza per l’allineamento delle banche dati tenute dal Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei servizi non supportati dall’ANPR;
• il servizio di verifica dell’esito di un’operazione;
• il servizio di ricezione delle risposte rese disponibili da ANPR;
• il servizio di annullamento dell’operazione;
• il servizio di variazione di dati;
• il servizio di consultazione delle notifiche;
• il servizio di monitoraggio.
I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il quale sono storicizzati nel modo seguente:
• l’esito di un’operazione di registrazione è disponibile per un anno;
• l’esito delle operazioni di consultazione è disponibile per trenta giorni;
• gli eventi notificati al Comune sono disponibili per un periodo di centottanta giorni;
• le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.
Sarà inoltre reso disponibile un servizio di interscambio in tempo reale delle comunicazioni di stato civile tra Comuni.
B) Servizi alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi
B.1) Consultazione ed estrazione
I servizi di consultazione ed estrazione consentono di interrogare i dati dell’ANPR di competenza, secondo specifici parametri di ricerca.
La pubblica amministrazione, utilizzando la propria applicazione, invia la richiesta di consultazione o estrazione e riceve in risposta il risultato della richiesta; qualora il numero di soggetti che verificano le condizioni richieste sia particolarmente elevato o il tipo di ricerca prescelto richieda elaborazioni complesse, ANPR attribuisce alla richiesta un numero progressivo e rende disponibile la risposta in un momento successivo. La Pubblica Amministrazione riceve in risposta il numero progressivo assegnato alla richiesta e la data in cui saranno resi disponibili gli esiti dell’elaborazione.
In presenza di errori nella struttura dei dati della richiesta, ANPR restituisce un esito negativo, motivando il motivo dello scarto.
B.2) Comunicazione dati e variazioni anagrafiche
L’ANPR rende disponibile alle pubbliche amministrazioni i dati e le variazioni anagrafiche di competenza registrate dai Comuni.
B.3) Servizi accessori
I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle operazioni richieste e comprendono:
• il servizio di notifica dell’esito delle operazioni e degli eventi di competenza;
• il servizio di ricezione delle risposte dell’ANPR;
• il servizio di consultazione delle notifiche;
• il servizio di monitoraggio.
I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il quale vengono storicizzati:
• l’esito delle operazioni di consultazione ed estrazione è disponibile per trenta giorni;
• gli eventi notificati alla Pubblica Amministrazione sono disponibili per un periodo di centottanta giorni;
• le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.


DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014(1).

Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 2015, n. 8.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e, in particolare, gli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e l’71, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», con cui è stata istituita l’Agenzia per l’Italia digitale;

Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 257 del 28 agosto 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2013, n. 117;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante «Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – 12 marzo 2014, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – 12 marzo 2014, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l’onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l’incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Acquisito il parere tecnico dell’Agenzia per l’Italia digitale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 24 agosto 2013;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per le parti relative alla formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Capo I

Definizioni e ambito di applicazione

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del glossario di cui all’allegato 1 che ne costituisce parte integrante.
2. Le specifiche tecniche relative alle regole tecniche di cui al presente decreto sono indicate nell’allegato n. 2 relativo ai formati, nell’allegato n. 3 relativo agli standard tecnici di riferimento per la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici, nell’allegato n. 4 relativo alle specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione e nell’allegato n. 5 relativo ai metadati. Le specifiche tecniche di cui al presente comma sono aggiornate con delibera dell’Agenzia per l’Italia digitale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicate sul proprio sito istituzionale.

Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall’art. 20, commi 3 e 4, dall’art. 22, commi 2 e 3, dall’art. 23, e dall’art. 23-bis, commi 1 e 2, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale», di seguito Codice.
2. Il presente decreto detta le regole tecniche previste dall’art. 23-ter, commi 3 e 5, dall’art. 40, comma 1 e dall’art. 41, comma 2-bis del Codice in materia di documenti amministrativi informatici e fascicolo informatico.
3. Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Codice, le presenti regole tecniche si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del Codice, nonché agli altri soggetti a cui è eventualmente affidata la gestione o la conservazione dei documenti informatici.

Capo II

Documento informatico

Art. 3. Formazione del documento informatico

1. Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità:
a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;
b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
2. Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione.
3. Il documento informatico, identificato in modo univoco e persistente, è memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta può anche essere delegata a terzi.
4. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera a), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate da una o più delle seguenti operazioni:
a) la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;
b) l’apposizione di una validazione temporale;
c) il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa;
d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza;
e) il versamento ad un sistema di conservazione.
5. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera b), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di memorizzazione in un sistema di gestione informatica dei documenti che garantisca l’inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione.
6. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettere c) e d), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di registrazione dell’esito della medesima operazione e dall’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema, ovvero con la produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.
7. Laddove non sia presente, al documento informatico immodificabile è associato un riferimento temporale.
8. L’evidenza informatica corrispondente al documento informatico immodificabile è prodotta in uno dei formati contenuti nell’allegato 2 del presente decreto in modo da assicurare l’indipendenza dalle piattaforme tecnologiche, l’interoperabilità tra sistemi informatici e la durata nel tempo dei dati in termini di accesso e di leggibilità. Formati diversi possono essere scelti nei casi in cui la natura del documento informatico lo richieda per un utilizzo specifico nel suo contesto tipico.
9. Al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L’insieme minimo dei metadati, come definiti nell’allegato 5 al presente decreto, è costituito da:
a) l’identificativo univoco e persistente;
b) il riferimento temporale di cui al comma 7;
c) l’oggetto;
d) il soggetto che ha formato il documento;
e) l’eventuale destinatario;
f) l’impronta del documento informatico.
Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del contesto e delle necessità gestionali e conservative.

Art. 4. Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici

1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, commi 2 e 3, del Codice è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.
3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Art. 5. Duplicati informatici di documenti informatici

1. Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all’art. 23-bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Art. 6. Copie e estratti informatici di documenti informatici

1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all’art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti attraverso l’utilizzo di uno dei formati idonei di cui all’allegato 2 al presente decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia.
2. La copia o l’estratto di uno o più documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente disconosciuta.
3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie o dell’estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l’estratto. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’attestazione di conformità delle copie o dell’estratto informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Art. 7. Trasferimento nel sistema di conservazione

1. Il trasferimento dei documenti informatici nel sistema di conservazione avviene generando un pacchetto di versamento nelle modalità e con il formato previsti dal manuale di conservazione di cui all’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, in materia di conservazione dei documenti informatici.
2. I tempi entro cui i documenti informatici devono essere versati in conservazione sono stabiliti per le diverse tipologie di documento e in conformità alle regole tecniche vigenti in materia.
3. Il buon esito dell’operazione di versamento è verificato tramite il rapporto di versamento prodotto dal sistema di conservazione.

Art. 8. Misure di sicurezza

1. I soggetti privati appartenenti ad organizzazioni che applicano particolari regole di settore per la sicurezza dei propri sistemi informatici possono adottare misure di sicurezza per garantire la tenuta del documento informatico di cui all’art. 3.
2. I soggetti privati, per garantire la tenuta del documento informatico di cui all’art. 3, possono adottare, quale modello di riferimento, quanto previsto dagli articoli 50-bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale. I sistemi di gestione informatica dei documenti rispettano le misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal disciplinare tecnico di cui all’allegato B del predetto codice.

Capo III

Documento amministrativo informatico

Art. 9. Formazione del documento amministrativo informatico

1. Al documento amministrativo informatico si applica quanto indicato nel Capo II per il documento informatico, salvo quanto specificato nel presente Capo.
2. Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del Codice, formano gli originali dei propri documenti attraverso gli strumenti informatici riportati nel manuale di gestione ovvero acquisendo le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5-bis, 40-bis e 65 del Codice.
3. Il documento amministrativo informatico, di cui all’art. 23-ter del Codice, formato mediante una delle modalità di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto, è identificato e trattato nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprensivo del registro di protocollo e degli altri registri di cui all’art. 53, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dei repertori e degli archivi, nonché degli albi, degli elenchi, e di ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei, di cui all’art. 40, comma 4, del Codice, con le modalità descritte nel manuale di gestione.
4. Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5-bis, 40-bis e 65 del Codice sono identificate e trattate come i documenti amministrativi informatici nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al comma 3 ovvero, se soggette a norme specifiche che prevedono la sola tenuta di estratti per riassunto, memorizzate in specifici archivi informatici dettagliatamente descritti nel manuale di gestione.
5. Il documento amministrativo informatico assume le caratteristiche di immodificabilità e di integrità, oltre che con le modalità di cui all’art. 3, anche con la sua registrazione nel registro di protocollo, negli ulteriori registri, nei repertori, negli albi, negli elenchi, negli archivi o nelle raccolte di dati contenute nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al comma 3.
6. Fermo restando quanto stabilito nell’art. 3, comma 8, eventuali ulteriori formati possono essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni in relazione a specifici contesti operativi che vanno esplicitati, motivati e riportati nel manuale di gestione.
7. Al documento amministrativo informatico viene associato l’insieme minimo dei metadati di cui all’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti salvi i documenti soggetti a registrazione particolare che comunque possono contenere al proprio interno o avere associati l’insieme minimo dei metadati di cui all’art. 3, comma 9, come descritto nel manuale di gestione.
8. Al documento amministrativo informatico sono associati eventuali ulteriori metadati rilevanti ai fini amministrativi, definiti, per ogni tipologia di documento, nell’ambito del contesto a cui esso si riferisce, e descritti nel manuale di gestione.
9. I metadati associati al documento amministrativo informatico, di tipo generale o appartenente ad una tipologia comune a più amministrazioni, sono definiti dalle pubbliche amministrazioni competenti, ove necessario sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e trasmessi all’Agenzia per l’Italia digitale che ne cura la pubblicazione on line sul proprio sito.
10. Ai fini della trasmissione telematica di documenti amministrativi informatici, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui loro siti gli standard tecnici di riferimento, le codifiche utilizzate e le specifiche per lo sviluppo degli applicativi software di colloquio, rendendo eventualmente disponibile gratuitamente sul proprio sito il software per la trasmissione di dati coerenti alle suddette codifiche e specifiche. Al fine di abilitare alla trasmissione telematica gli applicativi software sviluppati da terzi, le amministrazioni provvedono a richiedere a questi opportuna certificazione di correttezza funzionale dell’applicativo e di conformità dei dati trasmessi alle codifiche e specifiche pubblicate.

Art. 10. Copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 4, l’attestazione di conformità, di cui all’art. 23-ter, comma 3, del Codice, della copia informatica di un documento amministrativo analogico, formato dalla pubblica amministrazione, ovvero da essa detenuto, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia informatica. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata del funzionario delegato.
2. L’attestazione di conformità di cui al comma 1, anche nel caso di uno o più documenti amministrativi informatici, effettuata per raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia, può essere prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia. Il documento informatico prodotto è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata del funzionario delegato.

Art. 11. Trasferimento nel sistema di conservazione

1. Il responsabile della gestione documentale, ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale:
a) provvede a generare, per uno o più documenti informatici, un pacchetto di versamento nelle modalità e con i formati concordati con il responsabile della conservazione e previsti dal manuale di conservazione;
b) stabilisce, per le diverse tipologie di documenti, in conformità con le norme vigenti in materia, con il sistema di classificazione e con il piano di conservazione, i tempi entro cui i documenti debbono essere versati in conservazione;
c) verifica il buon esito dell’operazione di versamento tramite il rapporto di versamento prodotto dal sistema di conservazione.

Art. 12. Misure di sicurezza

1. Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale predispone, in accordo con il responsabile della sicurezza e il responsabile del sistema di conservazione, il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, nell’ambito del piano generale della sicurezza ed in coerenza con quanto previsto in materia dagli articoli 50-bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale. Le suddette misure sono indicate nel manuale di gestione.
2. Si applica quanto previsto dall’art. 8, comma 2, secondo periodo.

Capo IV

Fascicoli informatici, registri e repertori informatici della pubblica amministrazione

Art. 13. Formazione dei fascicoli informatici

1. I fascicoli di cui all’art. 41 del Codice e all’art. 64, comma 4, e all’art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 fanno parte del sistema di gestione informatica dei documenti e contengono l’insieme minimo dei metadati indicati al comma 2-ter del predetto art. 41 del Codice, nel formato specificato nell’allegato 5 del presente decreto, e la classificazione di cui al citato art. 64 del citato decreto n. 445 del 2000.
2. Eventuali aggregazioni documentali informatiche sono gestite nel sistema di gestione informatica dei documenti e sono descritte nel manuale di gestione. Ad esse si applicano le regole che identificano univocamente l’aggregazione documentale informatica ed è associato l’insieme minimo dei metadati di cui al comma 1.

Art. 14. Formazione dei registri e repertori informatici

1. Il registro di protocollo e gli altri registri di cui all’art. 53, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i repertori, gli albi, gli elenchi e ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti realizzati dalle amministrazioni su supporto informatico in luogo dei registri cartacei di cui all’art. 40, comma 4, del Codice sono formati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d).
2. Le pubbliche amministrazioni gestiscono registri particolari informatici, espressamente previsti da norme o regolamenti interni, generati dal concorso di più aree organizzative omogenee con le modalità previste ed espressamente descritte nel manuale di gestione, individuando un’area organizzativa omogenea responsabile.

Art. 15. Trasferimento in conservazione

1. Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale provvede a generare, per uno o più fascicoli o aggregazioni documentali informatiche o registri o repertori informatici di cui all’art. 14, un pacchetto di versamento che contiene i riferimenti che identificano univocamente i documenti informatici appartenenti al fascicolo o all’aggregazione documentale informatica.
2. Ai fascicoli informatici, alle aggregazioni documentali informatiche, ai registri o repertori informatici si applica quanto previsto per il documento informatico all’art. 11, comma 1, lettere b) e c).

Art. 16. Misure di sicurezza

1. Ai fascicoli informatici, alle aggregazioni documentali informatiche, ai registri o repertori informatici si applicano le misure di sicurezza di cui all’art. 12.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 17. Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Fino al completamento di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso tale termine si applicano le presenti regole tecniche. (2)
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(2) Per la sospensione dell’obbligo previsto dal presente comma vedi l’ art. 61, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2014
Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. (14A09376) (GU Serie Generale n.285 del 9-12-2014)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell’amministrazione digitale;
Visto, in particolare, l’art. 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall’art. 17-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 69 che, «per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese» (SPID) e demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle modalità attraverso cui le imprese possono avvalersi del sistema SPID per la gestione dell’identità digitale dei propri utenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l’Agenzia per l’Italia digitale;
Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia d’identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – serie L. 257 del 28 agosto 2014;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l’onorevole dott.ssa Maria Anna Madia è stato nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stato conferito l’incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Agenzia: l’Agenzia per l’Italia Digitale;
b) attributi: informazioni o qualità di un utente utilizzate per rappresentare la sua identità, il suo stato, la sua forma giuridica o altre caratteristiche peculiari;
c) attributi identificativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale, nonché il codice fiscale o la partita IVA e gli estremi del documento d’identità utilizzato ai fini dell’identificazione;
d) attributi secondari: il numero di telefonia fissa o mobile, l’indirizzo di posta elettronica, il domicilio fisico e digitale, nonché eventuali altri attributi individuati dall’Agenzia, funzionali alle comunicazioni;
e) attributi qualificati: le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di attributi qualificati;
f) autenticazione informatica: verifica effettuata dal gestore dell’identità digitale, su richiesta del fornitore di servizi, della validità delle credenziali di accesso presentate dall’utente allo stesso gestore, al fine di convalidarne l’identificazione informatica;
g) codice identificativo: il particolare attributo assegnato dal gestore dell’identità digitale che consente di individuare univocamente un’identità digitale nell’ambito dello SPID;
h) credenziale di accesso: il particolare attributo di cui l’utente si avvale, unitamente al codice identificativo, per accedere in modo sicuro, tramite autenticazione informatica, ai servizi qualificati erogati in rete dai fornitori di servizi che aderiscono allo SPID;
i) fornitore di servizi: il fornitore dei servizi della società dell’informazione definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un’amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell’utente ai gestori dell’identità digitale e ne ricevono l’esito. I fornitori di servizi, nell’accettare l’identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell’identità digitale che l’ha fornita;
l) gestori dell’identità digitale: le persone giuridiche accreditate allo SPID che, in qualità di gestori di servizio pubblico, previa identificazione certa dell’utente, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli attributi utilizzati dal medesimo utente al fine della sua identificazione informatica. Essi inoltre, forniscono i servizi necessari a gestire l’attribuzione dell’identità digitale degli utenti, la distribuzione e l’interoperabilità delle credenziali di accesso, la riservatezza delle informazioni gestite e l’autenticazione informatica degli utenti;
m) gestori di attributi qualificati: i soggetti accreditati ai sensi dell’art. 16 che hanno il potere di attestare il possesso e la validità di attributi qualificati, su richiesta dei fornitori di servizi;
n) identificazione informatica: l’identificazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera u-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito «CAD»);
o) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità di cui al presente decreto e dei suoi regolamenti attuativi;
p) revoca dell’identità digitale: disattivazione definitiva dell’identità digitale;
q) sospensione dell’identità digitale: disattivazione temporanea dell’identità digitale;
r) registrazione: l’insieme delle procedure informatiche, organizzative e logistiche mediante le quali, con adeguati criteri di gestione e protezione previsti dal presente decreto e dai suoi regolamenti attuativi, è attribuita un’identità digitale a un utente, previa raccolta, verifica e certificazione degli attributi da parte del gestore dell’identità digitale, garantendo l’assegnazione e la consegna delle credenziali di accesso prescelte in modalità sicura;
s) registro SPID: registro, tenuto dall’Agenzia, accessibile al pubblico, contenente l’elenco dei soggetti abilitati a operare in qualità di gestori dell’identità digitale, di gestori degli attributi qualificati e di fornitori di servizi;
t) servizio qualificato: servizio per la cui erogazione è necessaria l’identificazione informatica dell’utente;
u) SPID: il Sistema pubblico dell’identità digitale, istituito ai sensi dell’art. 64 del CAD, modificato dall’art. 17-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
v) utente: persona fisica o giuridica, titolare di un’identità digitale SPID, che utilizza i servizi erogati in rete da un fornitore di servizi, previa identificazione informatica.
Art. 2
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche dello SPID ai sensi dell’art. 64 del CAD, come modificato dall’art. 17-ter del decreto-legge n. 69 del 2013.
2. Ai sensi di tali disposizioni lo SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori dell’identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi l’immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano.
Art. 3
Soggetti partecipanti allo SPID
1. I soggetti pubblici o privati che partecipano allo SPID sono:
a) i gestori dell’identità digitale;
b) i gestori degli attributi qualificati;
c) i fornitori di servizi;
d) l’Agenzia;
e) gli utenti.
2. I soggetti di cui al comma 1, esclusi gli utenti, costituiscono un sistema aperto e cooperante che consente loro di comunicare utilizzando meccanismi di interazione, standard tecnologici e protocolli indicati nel presente decreto e precisati nelle regole tecniche definite dall’Agenzia nell’ambito dei regolamenti di cui all’art. 4.
Art. 4
Ruolo dell’Agenzia
1. L’Agenzia cura l’attivazione dello SPID, svolgendo, in particolare, le seguenti attività:
a) gestisce l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono disciplinate le convenzioni per l’adesione allo SPID da parte dei fornitori di servizi ed è regolato il contributo che i gestori dell’identità digitale accreditati allo SPID riconoscono all’Agenzia, da determinarsi nella misura necessaria alla copertura dei costi sostenuti da quest’ultima;
b) cura l’aggiornamento del registro SPID e vigila sull’operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell’identità digitale, i dati identificativi dell’utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
c) stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità. A tali convenzioni i gestori dell’identità digitale e i gestori degli attributi qualificati sono tenuti ad aderire secondo le modalità indicate nei regolamenti di cui al presente articolo.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l’Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce con proprio regolamento le regole tecniche e le modalità attuative per la realizzazione dello SPID.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l’Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce con proprio regolamento le modalità di accreditamento dei soggetti SPID.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l’Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce con proprio regolamento le procedure necessarie a consentire ai gestori dell’identità digitale, tramite l’utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell’identità digitale.
Art. 5
Attributi dell’identità digitale
1. Le identità digitali rilasciate all’utente contengono obbligatoriamente il codice identificativo, gli attributi identificativi e almeno un attributo secondario, funzionale alle comunicazioni tra il gestore dell’identità digitale e l’utente.
2. Al momento della richiesta di rilascio dell’identità digitale, l’utente può chiedere che siano registrati ulteriori attributi secondari.
3. L’Agenzia stabilisce, nell’ambito dei regolamenti di cui all’art. 4, le modalità e le regole tecniche con le quali i gestori dell’identità digitale e i gestori degli attributi qualificati curano e rendono disponibile la verifica degli attributi stessi ai fornitori di servizi. Gli attributi qualificati sono verificati dal fornitore di servizi presso il gestore di attributi qualificati.
Art. 6
Livelli di sicurezza delle identità digitali
1. Lo SPID è basato su tre livelli di sicurezza di autenticazione informatica:
a) nel primo livello, corrispondente al Level of Assurance LoA2 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell’identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a un fattore, quale la password, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all’art. 4;
b) nel secondo livello, corrispondente al Level of Assurance LoA3 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell’identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a due fattori, non basati necessariamente su certificati digitali, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all’Allegato 3 della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all’art. 4;
c) nel terzo livello, corrispondente al Level of Assurance LoA4 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell’identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a due fattori basati su certificati digitali, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all’Allegato 3 della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all’art. 4.
2. L’Agenzia valuta e autorizza l’uso degli strumenti e delle tecnologie di autenticazione informatica consentiti per ciascun livello, nonché i criteri per la valutazione dei sistemi di autenticazione informatica e la loro assegnazione al relativo livello di sicurezza. In tale ambito, i gestori dell’identità digitale rendono pubbliche le decisioni dell’Agenzia con le modalità indicate dalla stessa.
3. I gestori dell’identità digitale garantiscono che l’autenticazione informatica avvenga attraverso software e soluzioni tecniche che non richiedono ai fornitori di servizi di dotarsi di dispositivi, fissi o mobili, proprietari. Sono consentite soluzioni tecniche che prevedono il caricamento del software necessario per effettuare l’autenticazione informatica.
4. I fornitori di servizi non possono discriminare l’accesso ai propri servizi sulla base del gestore di identità che l’ha fornita.
5. I fornitori di servizi scelgono il livello di sicurezza necessario per accedere ai propri servizi.
Art. 7
Rilascio delle identità digitali
1. Le identità digitali sono rilasciate, a domanda dell’interessato, dal gestore dell’identità digitale, previa verifica dell’identità del soggetto richiedente e mediante consegna in modalità sicura delle credenziali di accesso. Nell’ambito della propria struttura organizzativa, i gestori delle identità digitali individuano il responsabile delle attività di verifica dell’identità del soggetto richiedente.
2. La verifica dell’identità del soggetto richiedente e la richiesta di adesione avvengono in uno dei seguenti modi:
a) identificazione del soggetto richiedente che sottoscrive il modulo di adesione allo SPID, tramite esibizione a vista di un valido documento d’identità e, nel caso di persone giuridiche, della procura attestante i poteri di rappresentanza;
b) identificazione informatica tramite documenti digitali di identità, validi ai sensi di legge, che prevedono il riconoscimento a vista del richiedente all’atto dell’attivazione, fra cui la tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), CNS o carte ad essa conformi;
c) identificazione informatica tramite altra identità digitale SPID di livello di sicurezza pari o superiore a quella oggetto della richiesta;
d) acquisizione del modulo di adesione allo SPID sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale;
e) identificazione informatica fornita da sistemi informatici preesistenti all’introduzione dello SPID che risultino aver adottato, a seguito di apposita istruttoria dell’Agenzia, regole di identificazione informatica caratterizzate da livelli di sicurezza uguali o superiori a quelli definiti nel presente decreto.
3. Con i regolamenti di cui all’art. 4, l’Agenzia definisce le modalità con le quali la verifica dell’identità di cui al comma 2 è effettuata secondo i più alti livelli di controllo disponibili, anche in relazione ai livelli di sicurezza di cui all’art. 6.
4. Nei casi di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 2 i dati di adesione vengono forniti direttamente, utilizzando i moduli informatici posti a disposizione in rete dal gestore dell’identità digitale.
5. I gestori dell’identità digitale, al fine di poter documentare la corretta attribuzione della stessa, conservano per il periodo prescritto dal comma 8, in relazione alle modalità di identificazione di cui al comma 2, copia per immagine del documento di identità esibito e del modulo di cui alla lettera a), copia del log della transazione di cui alle lettere b), c) ed e) o il modulo firmato digitalmente di cui alla lettera d), nonché i documenti e i dati utilizzati per l’associazione e la verifica degli attributi.
6. I gestori dell’identità digitale, ricevuta la richiesta di adesione, effettuano la verifica degli attributi identificativi del richiedente utilizzando prioritariamente i servizi convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, lettera c).
7. Nei casi in cui le informazioni necessarie per la verifica degli attributi identificativi non siano accessibili tramite i servizi convenzionali di cui al comma 6, i gestori dell’identità digitale effettuano tali verifiche sulla base di documenti, dati o informazioni ottenibili da archivi delle amministrazioni certificanti, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i criteri e le modalità stabilite dall’Agenzia con i regolamenti di cui all’art. 4, fatto salvo il caso di cui al comma 2, lettera e).
8. I gestori dell’identità digitale conservano la documentazione inerente al processo di adesione per un periodo pari a venti anni decorrenti dalla scadenza o dalla revoca dell’identità digitale.
Alla scadenza del predetto termine, i gestori cancellano la suddetta documentazione. Salvo il subentro ai sensi dell’art. 12, il gestore che cessa l’attività prima della scadenza del termine di cui al presente comma trasmette la medesima documentazione all’Agenzia, che la conserva fino alla scadenza del suddetto periodo.
9. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto sono trattati e conservati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 8
Gestione delle identità digitali
1. Fatto salvo il caso in cui l’aggiornamento degli attributi identificativi avvenga in modalità automatica tramite le convenzioni previste all’art. 4, comma 1, lettera c), gli utenti sono obbligati a informare tempestivamente il gestore dell’identità digitale di ogni variazione degli attributi previamente comunicati. Il gestore dell’identità digitale provvede tempestivamente ai necessari aggiornamenti, avendo verificato le informazioni fornite secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 7.
2. Fatti salvi i casi previsti dall’art. 9, l’utente può chiedere al gestore dell’identità digitale, in qualsiasi momento e a titolo gratuito, la sospensione o revoca della propria identità digitale ovvero la modifica dei propri attributi secondari e delle proprie credenziali di accesso. A tali richieste il gestore dell’identità digitale provvede tempestivamente. L’Agenzia, con i regolamenti di cui all’art. 4, stabilisce le procedure per consentire agli utenti la rimozione dei dati contenuti nell’identità digitale.
3. Il gestore dell’identità digitale revoca l’identità digitale se riscontra l’inattività della stessa per un periodo superiore a ventiquattro mesi o in caso di decesso della persona fisica o di estinzione della persona giuridica, utilizzando i servizi messi a disposizione dalle convenzioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera c), ovvero, laddove l’informazione non sia disponibile in tali ambiti, attivando opportune e documentate verifiche delle informazioni ricevute.
4. Il gestore dell’identità digitale, su richiesta dell’utente, gli segnala ogni avvenuto utilizzo delle credenziali di accesso, inviandone gli estremi ad uno degli attributi secondari a tale scopo indicato dall’utente stesso, secondo le regole tecniche definite con i regolamenti di cui all’art. 4.
5. I gestori di identità SPID possono stipulare accordi con pubbliche amministrazioni al fine di importare nel sistema SPID identità digitali rilasciate dalle pubbliche amministrazioni conformemente a quanto previsto dall’art. 7.
Art. 9
Uso illecito delle identità digitali
1. Nel caso in cui l’utente ritenga, anche a seguito della segnalazione di cui all’art. 8, comma 4, che la propria identità digitale sia stata utilizzata abusivamente o fraudolentemente da un terzo, può chiedere, con le modalità indicate nei regolamenti di cui all’art. 4, la sospensione immediata dell’identità digitale al gestore della stessa e, se conosciuto, al fornitore di servizi presso il quale essa risulta essere stata utilizzata. Salvo il caso in cui la richiesta sia inviata tramite posta elettronica certificata, o sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata, il gestore dell’identità digitale e il fornitore di servizi eventualmente contattato verificano, anche attraverso uno o più attributi secondari, la provenienza della richiesta di sospensione da parte del soggetto titolare dell’identità digitale e forniscono la conferma della ricezione della medesima richiesta.
2. Nel caso previsto dal comma 1, il gestore dell’identità digitale sospende tempestivamente l’identità digitale per un periodo massimo di trenta giorni informandone il richiedente. Scaduto tale periodo, l’identità digitale è ripristinata o revocata ai sensi del comma 3.
3. Il gestore revoca l’identità digitale se, nei termini previsti dal comma 2, riceve dall’interessato copia della denuncia presentata all’autorità giudiziaria per gli stessi fatti su cui è basata la richiesta di sospensione.
Art. 10
Accreditamento dei gestori dell’identità digitale
1. Le modalità di richiesta di accreditamento sono definite nei regolamenti attuativi adottati dall’Agenzia ai sensi dell’art. 4, che possono contenere ulteriori criteri per l’accreditamento delle pubbliche amministrazioni.
2. A seguito dell’accoglimento della richiesta, l’Agenzia stipula apposita convenzione secondo lo schema definito nell’ambito dei regolamenti di cui all’art. 4 e dispone l’iscrizione del richiedente nel registro SPID, consultabile in via telematica.
3. Al fine di ottenere l’accreditamento gli interessati devono:
a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a cinque milioni di euro;
b) garantire il possesso, da parte dei rappresentanti legali, dei soggetti preposti all’amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c) dimostrare la capacità organizzativa e tecnica necessaria per svolgere l’attività di gestione dell’identità digitale;
d) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell’esperienza e delle competenze necessarie per i servizi da fornire. In particolare, il personale addetto alla realizzazione e gestione del sistema informatico deve possedere, in relazione alle attività da svolgere, la competenza gestionale, l’appropriata conoscenza e padronanza delle procedure operative e di sicurezza, nonché delle regole tecniche da applicare. Il gestore provvede al periodico aggiornamento professionale del personale;
e) comunicare all’Agenzia i nominativi e il profilo professionale dei soggetti responsabili delle specifiche funzioni individuate nei regolamenti attuativi adottati dall’Agenzia ai sensi dell’art. 4;
f) essere in possesso della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni ad essi relative, alla norma ISO/IEC 27001, rilasciata da un terzo indipendente a tal fine autorizzato secondo le norme vigenti in materia;
g) trattare i dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
h) essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001, successive modifiche o norme equivalenti.
4. Le lettere a) e b) del comma 3 non si applicano alle pubbliche amministrazioni che chiedono l’accreditamento al fine di svolgere l’attività di gestore dell’identità digitale.
5. L’Agenzia procede, d’ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la permanenza della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto. Se, all’esito dei controlli, accerta la mancanza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro SPID, decorso il termine fissato per consentire il ripristino degli stessi, l’Agenzia, con provvedimento motivato notificato all’interessato, può adottare le azioni previste dall’art. 12.
Art. 11
Obblighi dei gestori dell’identità digitale
1. I gestori dell’identità digitale, nel rispetto dei regolamenti di cui all’art. 4:
a) utilizzano sistemi affidabili che garantiscono la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo o internazionale;
b) adottano adeguate misure contro la contraffazione, idonee anche a garantire la riservatezza, l’integrità e la sicurezza nella generazione delle credenziali di accesso;
c) effettuano un monitoraggio continuo al fine rilevare usi impropri o tentativi di violazione delle credenziali di accesso dell’identità digitale di ciascun utente, procedendo alla sospensione dell’identità digitale in caso di attività sospetta;
d) effettuano, con cadenza almeno annuale, un’analisi dei rischi;
e) definiscono il piano per la sicurezza dei servizi SPID, da trasmettere all’Agenzia, e ne garantiscono l’aggiornamento;
f) allineano le procedure di sicurezza agli standard internazionali, la cui conformità è certificata da un terzo abilitato;
g) conducono, con cadenza almeno semestrale, il «Penetration Test»;
h) garantiscono la continuità operativa dei servizi afferenti allo SPID;
i) effettuano ininterrottamente l’attività di monitoraggio della sicurezza dei sistemi, garantendo la gestione degli incidenti da parte di un’apposita struttura interna;
l) garantiscono la gestione sicura delle componenti riservate delle identità digitali degli utenti, assicurando che le stesse non siano rese disponibili a terzi, ivi compresi i fornitori di servizi stessi, neppure in forma cifrata;
m) garantiscono la disponibilità delle funzioni, l’applicazione dei modelli architetturali e il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto e dai regolamenti attuativi adottati dall’Agenzia ai sensi dell’art. 4;
n) si sottopongono, con cadenza almeno biennale, ad una verifica di conformità alle disposizioni vigenti da parte di un organismo di valutazione accreditato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Inviano all’Agenzia l’esito della verifica, redatto dall’organismo di valutazione in lingua inglese, entro tre giorni lavorativi dalla sua ricezione;
o) informano tempestivamente l’Agenzia e il Garante per la protezione dei dati personali su eventuali violazioni di dati personali, secondo le modalità individuate nei regolamenti adottati ai sensi dell’art. 4;
p) adeguano i propri sistemi a seguito degli aggiornamenti emanati dall’Agenzia;
q) inviano all’Agenzia, in forma aggregata, i dati da questa richiesti a fini statistici, che potranno essere resi pubblici.
Art. 12
Cessazione, subentro, sospensione e revoca dell’attività dei gestori dell’identità digitale
1. Il gestore dell’identità digitale comunica all’Agenzia e agli utenti a cui ha attribuito l’identità digitale l’intenzione di cessare la propria attività almeno trenta giorni prima della data di cessazione, indicando gli eventuali gestori sostitutivi, ovvero segnalando la necessità di revocare le identità digitali dallo stesso rilasciate.
2. Il gestore sostitutivo, previo invio all’Agenzia della dichiarazione di accettazione e previa acquisizione del consenso degli utenti, subentra nella gestione delle identità digitali rilasciate dal gestore cessato e nella conservazione delle informazioni di cui all’art. 7, comma 8.
3. Salvo quanto disposto al comma 2, il gestore dell’identità digitale che cessa la propria attività, scaduto il termine del periodo previsto al comma 1, revoca le identità digitali rilasciate.
4. L’Agenzia, previo accertamento della violazione delle disposizioni di cui al presente decreto e dei regolamenti attuativi adottati ai sensi dell’art. 4, può disporre la sospensione dell’attività di attribuzione di identità digitali per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno o, nei casi più gravi, la revoca dell’accreditamento del gestore dell’identità digitale.
5. In caso di revoca dell’accreditamento del gestore dell’identità digitale si applicano le disposizioni relative alle cessazioni di cui al presente articolo.
Art. 13
Adesione ed obblighi dei fornitori di servizi
1. I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l’Agenzia il cui schema è definito nell’ambito dei regolamenti attuativi di cui all’art. 4.
2. I fornitori di servizi conservano per ventiquattro mesi le informazioni necessarie a imputare, alle singole identità digitali, le operazioni effettuate sui propri sistemi tramite SPID.
3. Nel caso in cui i fornitori di servizi rilevino un uso anomalo di un’identità digitale, informano immediatamente l’Agenzia e il gestore dell’identità digitale che l’ha rilasciata.
4. I fornitori di servizi trattano i dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nell’ambito dell’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i fornitori di servizi informano l’utente che l’identità digitale e gli eventuali attributi qualificati saranno verificati, rispettivamente, presso i gestori dell’identità digitale e i gestori degli attributi qualificati.
5. I fornitori di servizi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 14 per le pubbliche amministrazioni, possono affidare la gestione delle interfacce di autenticazione informatica ai propri servizi in rete ai gestori di identità SPID.
Art. 14
Adesione allo SPID da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi
1. Nel rispetto dell’art. 64, comma 2, del CAD, le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l’identificazione informatica degli utenti attraverso l’uso dello SPID.
2. Ai fini del comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall’Agenzia ai sensi dell’art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all’accreditamento del primo gestore dell’identità digitale.
3. Le pubbliche amministrazioni possono affidare ai gestori di identità dello SPID le funzioni di autenticazione informatica previste dalla normativa vigente in materia.
4. Le pubbliche amministrazioni possono affidare ai gestori di identità SPID le funzioni di autenticazione informatica basate sugli strumenti per i quali il diritto dell’Unione europea prevede il mutuo riconoscimento.
5. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati. Per l’adeguamento allo SPID dei propri sistemi informatici, le amministrazioni utilizzano le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 15
Adesione allo SPID da parte di soggetti privati fornitori di servizi
1. Non possono aderire allo SPID i soggetti privati fornitori di servizi il cui rappresentante legale, soggetto preposto all’amministrazione o componente di organo preposto al controllo risulta condannato con sentenza passata in giudicato per reati commessi a mezzo di sistemi informatici.
2. Ai sensi dell’art. 64, comma 2-quinquies, del CAD, i soggetti privati che aderiscono allo SPID per la verifica dell’accesso ai servizi erogati in rete, nel rispetto del presente decreto e dei regolamenti attuativi adottati dall’Agenzia ai sensi dell’art. 4, soddisfano gli obblighi di cui all’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 con la comunicazione del codice identificativo dell’identità digitale utilizzata dall’utente.
3. Nella convenzione che i fornitori di servizi privati stipulano con l’Agenzia, nell’ambito dei regolamenti attuativi di cui all’art.
4, possono essere regolati i corrispettivi dovuti dai fornitori di servizi ai gestori dell’identità digitale e ai gestori degli attributi qualificati per i servizi di verifica.

Art. 16
Accreditamento dei gestori di attributi qualificati
1. I soggetti che hanno il potere, in base alle norme vigenti, di attestare gli attributi qualificati si accreditano indicando i dati che intendono rendere disponibili nello SPID, nel rispetto del presente decreto e secondo le modalità indicate nei regolamenti attuativi adottati ai sensi dell’art. 4.
2. L’Agenzia inserisce in un apposito registro, accessibile a parte dei fornitori di servizi, le tipologie di dati resi disponibili da ciascun gestore di attributi qualificati.
3. Su richiesta degli interessati, sono accreditati di diritto i seguenti gestori di attributi qualificati:
a) il Ministero dello sviluppo economico in relazione ai dati contenuti nell’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti di cui all’art. 6-bis del CAD;
b) i consigli, gli ordini e i collegi delle professioni regolamentate relativamente all’attestazione dell’iscrizione agli albi professionali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attestazione delle cariche e degli incarichi societari iscritti nel registro delle imprese;
d) l’Agenzia in relazione ai dati contenuti nell’indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi di cui all’art. 57-bis del CAD.
Art. 17
Disposizione finale
1. I soggetti interessati a ottenere l’accreditamento allo SPID possono presentare domanda all’Agenzia successivamente all’emanazione dei regolamenti attuativi di cui all’art. 4.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2014
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri
Reg.ne – Prev. n. 3020


D.L. 163-2013 Regolamento Processo Tributario Telematico

Pubblicato, il 14 febbraio 2014, nella Gazzetta Ufficiale il regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze (decreto 23 dicembre 2013), che disciplina il processo tributario telematico.
Il regolamento disciplina l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario, che contribuiranno, attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali, al miglioramento del servizio di giustizia tributaria nel suo complesso, con una notevole riduzione dei costi diretti e indiretti per tutti gli operatori di settore (giudici, difensori, enti impositori, contribuenti, uffici di segreteria delle commissioni tributarie).

Leggi: DL 163-2013 Regolamento Processo Tributario Telematico