REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Presidente aggiunto
Dott. CORONA Rafaele – Presidente di sezione
Dott. DUVA Vittorio – Presidente di sezione
Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere
Dott. PREDEN Roberto – rel. Consigliere
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Consigliere
Dott. GRAZIADEI Giulio – Consigliere
Dott. VIDIRI Guido – Consigliere
Dott. CICALA Mario – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE”, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
V.F.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3281/03 della Corte d’Appello di NAPOLI, depositata il 20/11/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/06 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l’Avvocato Ettore FIGLIOLIA dell’Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 20.11.2003, pronunciando sull’appello proposto dall’Istituto Universitario Orientale, con il patrocinio dell’Avvocatura dallo Stato, avverso sentenza del Pretore di Napoli che aveva accolto la domanda di risarcimento danni proposta da V.F., lo dichiarava improcedibile sul rilievo che, per effetto della L. n. 168 del 1989 le Università hanno perduto la natura di organi dello Stato e non possono più essere rappresentate in giudizio dall’Avvocatura dello Stato.
Avverso la sentenza l’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, in persona del Rettore, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per Cassazione.
L’intimata non ha svolto difese.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite per la soluzione della questione concernente la rappresentanza e difesa in giudizio delle Università statali dopo la L. n. 168 del 1989.
La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. L’unico mezzo denuncia: violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1592 del 1933, artt. 56 e 245, R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, L. n. 260 del 1958, art. 1, L. n. 103 del 1979, art. 11, L. n. 168 del 1989, art. 6, art. 122 regolamento per l’amministrazione finanziaria e contabilità dell’Università “L’Orientale”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Assume la ricorrente che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che, a norma della L. 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, secondo cui le Università sono dotate di personalità giuridica ed hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, le Università hanno perduto la natura di organi dello Stato e non possono più essere rappresentate in giudizio dall’Avvocatura dello Stato.
Sostiene che le Università statali usufruiscono del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi del R.D. n. 1592 del 1933, art. 56 (T.U. dell’istruzione superiore) e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 (T.U. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, come modificato dalla L. n. 103 del 1979, art. 11), sicchè è conseguente che detto patrocinio spetta ope legis all’Avvocatura dello Stato, così come statuito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. n. 1086/2001).
2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
3. Il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello stato), disciplina distintamente la rappresentanza e difesa in giudizio dello stato (racchiusa nei capi primo, secondo e terzo, articoli da 1 ad 11), e la rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali e degli impiegati (racchiusa nel titolo secondo, articoli 43, 44 e 45).
3.1. I tratti distintivi della prima (cd. patrocinio obbligatorio) sono costituiti: dalla attribuzione della rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio delle “amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo”, alla Avvocatura dello Stato (art. 1, comma 1); dalla non necessità del mandato (art. 1, comma 2); dalla impossibilità per le amministrazioni dello Stato di richiedere l’assistenza di avvocati del libero foro, se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell’Avvocato generale dello Stato (art. 5); dalla individuazione, nelle cause in cui è parte una amministrazione dello Stato, di uno specifico foro dello Stato (art. 6); dall’obbligo della notifica degli atti giudiziali alle amministrazioni dello Stato presso l’Avvocatura dello Stato (art. 11).
3.2. La disciplina della seconda (cd. patrocinio facoltativo o autorizzato) è dettata dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, in virtù del quale l’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e difesa in giudizio di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, “sempre che ne sia autorizzata da disposizioni di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con R.D.”, e dall’art. 45, il quale dispone che per l’esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli (il riportato art. 43 e l’art. 44. concernente la difesa degli impiegati) si applica il secondo comma dell’art. 1.
La suindicata disciplina è stata integrata dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11, che ha aggiunto all’art. 43 tre commi: il comma 3, il quale stabilisce che, qualora sia intervenuta l’autorizzazione, la rappresentanza e la difesa in giudizio è assunta dall’Avvocatura dello Stato “in via organica ed esclusiva”, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato; il comma 4, secondo cui, salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano, in casi speciali, non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza; il comma 5, che estende le disposizioni di cui ai commi precedenti agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti.
3.3. Il patrocinio autorizzato per le amministrazioni non statali, secondo l’originaria disciplina dettata dagli artt. 43 e 45, si distingue da quello obbligatorio, previsto per le amministrazioni dello Stato (anche se organizzate ad ordinamento autonomo) dagli articoli da 1 a 11, sia in ragione della fonte, costituita per il primo da una espressa autorizzazione normativa, sia per i più limitati effetti processuali, consistenti, in virtù dell’espresso richiamo, nell’art. 45, all’art. 1, comma 2, nella sola esclusione della necessità del mandato. Il mancato richiamo agli artt. 6 ed 11 determina infatti l’inapplicabilità del foro dello Stato (art. 25 c.p.c.) e della domiciliazione presso l’Avvocatura ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (art. 144 c.p.c.), previsti per le sole amministrazioni dello Stato.
3.4. Tale diversa ampiezza di effetti sul piano della disciplina processuale, non ha subito modifiche per effetto dell’introduzione, ad opera dalla L. n. 103 del 1979, art. 11, dei tre commi aggiunti all’art. 43, ed in particolare del comma 3, secondo cui, qualora sia intervenuta l’autorizzazione, la rappresentanza e la difesa in giudizio è assunta dall’Avvocatura dello Stato “in via organica ed esclusiva”.
La piena equiparazione, sul piano degli effetti processuali, tra patrocinio obbligatorio e patrocinio autorizzato, che sarebbe stata determinata dalla espressa qualificazione della rappresentanza dell’Avvocatura come “organica ed esclusiva”, non è sostenibile.
Ben più ristretta è la portata delle integrazioni apportate dalla L. n. 103 del 1979. 1 tre nuovi commi disciplinano solo il rapporto interno tra ente autorizzato ed Avvocatura dello Stato, qualificandolo come caratterizzato da organicità ed esclusività, eccettuate le ipotesi di conflitto di interesse con lo Stato (in quanto patrocinato per legge dall’Avvocatura, impossibilitata a difendere le contrapposte parti in lite) o con le regioni (in quanto ammesse al patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dal D.P.R. n. 616 del 1977, art. 107, con eguale conseguenza), e con previsione, salve le suindicate ipotesi di conflitto, della facoltà di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato in casi speciali con delibera motivata.
La qualificazione della rappresentanza e difesa dell’Avvocatura come “organica ed esclusiva”, attiene palesemente al rapporto interno tra ente e Avvocatura dello Stato in veste di difensore. Rapporto caratterizzato da organicità, in ragione della esclusione della necessità del mandato (come del resto, già espressamente previsto dall’art. 45, mediante il rinvio all’art. 1, comma 2, per il patrocinio obbligatorio per le amministrazioni dello Stato), e da esclusività, nel senso che non è possibile per l’ente autorizzato al patrocinio dell’Avvocatura ex art. 43 non avvalersene per far ricorso ad avvocati del libero foro (eccettuati i casi di conflitto con altri enti, come lo Stato e le regioni, difesi anch’essi dall’Avvocatura), se non in casi speciali e mediante apposita delibera motivata (l’esclusività è ben più rigorosamente presidiata dall’art. 5 per le amministrazioni dello Stato).
A ciò si aggiunga che la pretesa equiparazione tra patrocinio obbligatorio e facoltativo ad opera della L. n. 103 del 1979, art. 11, con conseguente estensione della operatività delle disposizioni sul foro dello Stato (R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 ed art. 25 c.p.c.) e sulle notificazioni alle Amministrazioni dello Stato (R.D. n. 1611, art. 11 ed art. 144 c.p.c.) anche alle amministrazioni non statali autorizzate ad avvalersi della difesa dell’Avvocatura ed agli enti regionali, in quanto produttiva di rilevanti effetti sul piano processuale anche nei confronti dei terzi in lite con tali enti, avrebbe evidentemente richiesto ben più specifica ed espressa enunciazione.
Anche dopo le integrazioni all’art. 43 apportate alla L. n. 103 del 1979, art. 11 è rimasta quindi in vita, con netta differenziazione sul piano degli effetti processuali, la distinzione tra patrocinio obbligatorio e patrocinio facoltativo o autorizzato (v., in tal senso, sent. n. 7649/97, ma v. anche, sulla diversità di regime, S.D. n. 8211/2004, con riferimento alle regioni).
4. Per quanto concerne la rappresentanza e difesa delle Università statali, prima delle modifiche al sistema universitario introdotte dalla L. 9 maggio 1989, n. 168, che ha riconosciuto alle Università ampia autonomia (artt. 6 e 7), la giurisprudenza di questa Corte, nel vigore del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (T.U. delle leggi sull’istruzione superiore), secondo cui le Università statali sono dotate di personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare (art. 1, comma 3), in linea di principio era pervenuta a riconoscere alle Università statali natura di organi statali, essendo inserite nell’organizzazione statale, come risultava sia dall’imputazione allo Stato di almeno una parte degli atti posti in essere, sia dallo status del personale, anche docente, appartenente ai ruoli degli impiegati dello Stato, sia dalla fonte del loro finanziamento posto a carico dello Stato (S.U. n. 2546/1975, in tema di giurisdizione della Corte dei conti per i giudizi di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti delle Università, e specificamente dell’Istituto orientale di Napoli; n. 256/1981, in tema di applicazione nei contratti di appalto delle Università del capitolato generale approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962).
Un inquadramento siffatto apriva la via per ritenere che per le Università statali – almeno per gli atti posti in essere nella suindicata qualità di organi dello Stato, e non nell’esercizio della propria limitata autonomia – trovava applicazione il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 1 e seguenti, con pienezza di effetti sul piano della disciplina processuale, quanto al foro erariale (art. 6 R.D. e art. 25 c.p.c.) ed alla domiciliazione per le notificazioni (art. 11 R.D. e art. 144 c.p.c). Non risultano tuttavia espresse pronunce di questa Corte in tal senso.
5. Va ancora rilevato che una specifica disciplina circa la rappresentanza delle Università era dettata dal R.D. n. 1592 del 1933, art. 56, secondo cui: “Le Università e gli Istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l’autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, semprechè non trattisi di contestazioni contro lo Stato”.
In tale disposizione, tenuto conto della formula utilizzata (possono essere rappresentati e difesi) va ravvisata una autorizzazione all’assunzione del patrocinio, che, coordinandosi con quanto previsto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, integra una ipotesi di patrocinio facoltativo o autorizzato, con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza (esclusione della necessità del mandato e facoltà di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera, ma inoperatività del foro erariale e della domiciliazione per le notifiche).
Ed è a tale disciplina che in varie occasioni si è riferita la giurisprudenza di questa Corte (n. 4512/83, secondo cui, ai sensi del R.D. n. 1592 del 1933, art. 56, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, come modificato dall’art. 11 della legge n. 103 del 1979, l’Università può affidare la difesa ad avvocati del libero foro solo con apposita e motivata delibera; n. 1057 del 1987, che in relazione alle suindicate disposizioni riafferma il principio; n. 2321 del 1986, ancora sul tema).
6. La L. 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell’università e della ricerca scientifica, ha dettato, nel titolo 2^, nuove norme sulla autonomia delle Università.
La legge, all’art. 6, comma 1, dispone che le Università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell’art. 33 Cost., hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti; all’art. 7, nel comma 1, prevede che le entrate delle università sono costituite da trasferimenti dello Stato, da contributi obbligatori e da altre forme di autonome di finanziamento (contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni); nel comma 7, dispone che le università possono adottare un regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme sull’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
Si tratta di una disciplina che, mentre conferma la soggettività giuridica delle Università statali, già riconosciuta dal R.D. n. 1592 del 1933, art. 1, ne rafforza significativamente l’autonomia, con l’attribuzione, oltre a quella didattica e scientifica, già presente nel citato R.D., di quella organizzativa, finanziaria e contabile, e soprattutto della autonomia . normativa statutaria e regolamentare. Potestà, quest’ultima, idonea a caratterizzare le Università come ente pubblico autonomo, e non più come organo dello Stato.
Ed in tal senso depone anche la mutata natura del rapporto di lavoro dei dipendenti, dal momento che sia gli impiegati tecnici ed amministrativi (D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 6, comma 5), sia anche i docenti e ricercatori (L. 24 dicembre 1993, n. 937, art. 5, commi 9 e 10) sono da considerare non più dipendenti statali bensì dipendenti dell’Ente-Università. Viene così meno, infatti, uno dei principali elementi considerati dalla sentenza n. 2546/75 a sostegno della tesi che qualificava le università come organi dello Stato.
Nè vale in contrario la persistenza del prevalente finanziamento da parte dello Stato (anch’esso valorizzato dalla citata decisione), che, mentre è coerente con la confermata qualificazione dell’Ente – Università come amministrazione pubblica, non è di per sè determinante ai fini della pretesa natura di ente-organo dello Stato.
7. Deve quindi ritenersi venuta meno la possibilità di ritenere operante per l’Ente-Università il patrocinio obbligatorio riservato, R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 1, alle sole amministrazioni dello Stato ed ai loro organi.
Non meritano pertanto adesione le decisioni di questa Corte che, anche dopo la L. n. 168 del 1989, hanno continuato a qualificare le Università, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, come organi dell’amministrazione statale, con conseguente operatività della disciplina propria del patrocinio obbligatorio dettata dal R.D. n. 1611 del 1933, articoli da 1 a 11 (sent. n. 2061/94; n. 8877/97; n. 13292/99). Le menzionate sentenze non danno infatti conto dell’incidenza della L. n. 168 del 1989 sulla qualificazione delle Università, ma si limitano a richiamare la giurisprudenza risalente che qualificava le Università come organi statali (in particolare la sent. n. 2456/75). E si tratta comunque di orientamento non univoco (v. sent. n. 12346/99, che esclude l’applicabilità del foro erariale, sul rilievo che le università non sono amministrazioni dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 2, ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2).
Nè potrebbe sostenersi l’applicabilità del patrocinio obbligatorio traendo argomento dalla sua estensione, ai sensi del citato art. 1, alle amministrazioni dello Stato “anche se organizzate ad ordinamento autonomo”. L’estensione riguarda infatti una specificazione del genere “amministrazione dello Stato”, caratterizzata da ordinamento autonomo, e le Università, per quanto sopra rilevato, non possono più essere considerate amministrazioni dello Stato, bensì amministrazioni pubbliche (v. D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 2, ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2) con ordinamento autonomo.
8. Se non è più predicabile la vigenza, per le Università, del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello stato del R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 1 in quanto organi dello Stato, deve invece affermarsi che, anche dopo il riconoscimento delle Università come enti autonomi, in virtù della L. n. 168 del 1989, resta fermo il patrocinio autorizzato ai sensi del R.D. n. 1592 del 1933, art. 56, con i limitati effetti di cui al R.D. n. 1611 del 1933, artt. 43 e 45 (a tale disciplina, successivamente alla L. n. 168 del 1989 hanno fatto correttamente riferimento le sentenze n. 7649/97 e n. 1086/01, entrambe in tema di facoltà, per le Università, di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato affidando il mandato ad avvocati del libero foro con apposita e motivata delibera). Queste le ragioni che sorreggono l’assunto.
8.1. Il R.D. n. 1592 del 1933, art. 56 non risulta espressamente abrogato dalla L. n. 168 del 1989, nè si configura abrogazione tacita per incompatibilità, poichè la citata legge non reca disposizioni in materia.
8.2. Non possono assumere rilevanza disposizioni eventualmente adottate dalle Università con il regolamento di ateneo volte ad escludere il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in deroga alla disciplina fissata dal R.D. n. 1592 del 1933, art. 56 e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43.
Non giova richiamare al riguardo la L. n. 168 del 1989, art. 7, comma 11, secondo cui, per ciascuna Università, con l’emanazione del regolamento di ateneo, cessano di aver efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con esso incompatibili. Ai sensi del precedente comma 7, il regolamento di ateneo può infatti dettare soltanto norme per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme sull’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, e non può quindi recare norme in materia processuale suscettive di derogare a norme di tale natura.
8.3. Diversamente da quanto è accaduto per le istituzioni scolastiche, anch’esse oggetto di una riforma attributiva di autonomia (con la L. 15 marzo 1997, n. 59), è mancato per le Università uno specifico intervento del legislatore sul punto.
Per istituti e scuole di ogni ordine e grado, per i quali, in quanto organi dello Stato, era pacificamente operante il patrocinio obbligatorio R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 1, con pienezza di effetti sul piano processuale, il D.P.R. n. 352 del 2001, dopo che con la L. n. 59 del 1997, art. 21 alle istituzioni scolastiche è stata attribuita l’autonomia e la personalità giuridica, ha infatti disposto che l’Avvocatura “continua” ad assumere il patrocinio. E l’espressione “continua” usata dalla norma rende chiara la volontà del legislatore di disporre la protrazione del patrocinio obbligatorio come in precedenza operante (v., in tal senso, ord. n. 12977/04). Per università ed istituzioni scolastiche vige quindi una disciplina differenziata quanto al patrocinio dell’Avvocatura, che appare tuttavia giustificata dalla diversa consistenza delle rispettive autonomie.
8.4. Non giova neppure richiamare le innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 80 del 1998 nel codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro, con le integrazioni agli artt. 413 e 415 e l’inserimento dell’art. 417-bis.
Se può ritenersi, infatti, che le Università, pur essendo enti pubblici autonomi, siano da ricomprendere tra le amministrazioni pubbliche equiparate a quelle statali (ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 2, ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2), e quindi soggette alla disciplina del codice di rito ai fini delle notificazioni (da eseguire, ai sensi dell’art. 415, u.c., presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice individuato in base al foro del dipendente di cui all’art. 413, comma 4), e della facoltà di difesa, in primo grado, avvalendosi di propri dipendenti (art. 417-bis, comma 2), va tuttavia rilevato che l’equiparazione spiega effetti soltanto per le controversie individuali di lavoro con le amministrazioni pubbliche.
E la specialità della previsione normativa osta ad una applicazione generalizzata per le controversie di altra natura.
9. Concernendo il ricorso l’Istituto orientale di Napoli, è opportuno precisare che, per le suesposte ragioni, resta altresì valido anche il R.D. n. 1592 del 1933, art. 245 che dichiara applicabili a tale Istituto le disposizioni concernenti il foro erariale (già contenute nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 2828, capo 3^, artt. 19 e sg., ora R.D. n. 1611 del 1933, art. 6).
10. Va quindi affermato il seguente principio di diritto.
Alle Università, dopo la riforma introdotta dalla L. 9 maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di ente pubblico autonomo, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. da 1 a 11, bensì, in virtù del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 56, non abrogato dalla L. n. 168 del 1989, il patrocinio autorizzato disciplinato dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, come modificato dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11 e art. 45 R.D. cit., con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza: esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera.
11. In conclusione il ricorso è accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli che si atterrà all’affermato principio di diritto.
12. Al giudice di rinvio va affidata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2006